L’Agenzia delle Entrate con due risposte interpelli ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’agevolazione ACE, abolita dal 2024 ad opera dell’art 5 del D.lgs. 216/2023, ma ancora pienamente operante per il 2023.
Si ricorda che l’obiettivo dell’ACE (acronimo di Aiuto alla Crescita Economica) è quello di stimolare il rafforzamento patrimoniale delle società con capitale proprio attraverso una deduzione fiscale, premiando quindi chi opta per il ricorso all’equity piuttosto che al capitale di debito.
La prima risposta dell’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 31/2024 riguarda la riduzione della base ACE, di cui all’art. 1 c.6-bis del DL 201/2011. La società istante chiede se i certificati di deposito a 18 mesi, sottoscritti nel corso dell’esercizio 2022, rientrino o meno tra i valori mobiliari richiamati dall’art. 1 c. 1-bis, del D.lgs. 58/1998 (TUF). A tal proposito, l’Agenzia attribuisce ai certificato di deposito la natura di “investimento finanziario” non destinato al rafforzamento del patrimonio della società e, in quanto tali, non devono essere tenuti in considerazione nel calcolo della base per l’agevolazione in questione.
La seconda risposta fornita con l’interpello 32/2024 riguarda invece la c.d. “super ACE”, di cui all’art. 19 del DL 73/201, introdotta nel 2021 a sostegno delle capitalizzazioni nel periodo COVID. L’Agenzia delle Entrate anzitutto conferma la precedente risposta di una FAQ da lei predisposta il 30.03.2023, nella quale stabiliva che le società costituite alla fine dal 2020 con termine del primo esercizio al 31 dicembre 2021, potevano beneficare della “super ACE” nel 2022. A tal proposito, l’Agenzia conferma l’interpretazione letterale della norma, tuttavia, rispetto alla FAQ, introduce un aspetto chiave riguardante il ragguaglio ad anno del tasso. Se per l’ACE c.d “ordinaria” il coefficiente di remunerazione imponeva la necessità di ragguagliare il suddetto tasso per eventuali periodi d’imposta di durata inferiore o superiore all’anno, per la “super ACE” il ragguaglio è obbligatorio solo nell’ipotesi di periodo di imposta inferiore all’anno e, pertanto, non opera in caso di durata ultrannuale.