Il concetto di stabile organizzazione rappresenta un tema cruciale nell’ambito della fiscalità internazionale, soprattutto per quanto concerne l’individuazione del soggetto passivo IVA. Con la risposta all’interpello n. 64 del 4 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla configurabilità della stabile organizzazione come soggetto debitore d’imposta nel contesto delle operazioni intra-UE.
Quando una stabile organizzazione è soggetto passivo IVA
Secondo l’Agenzia delle Entrate, una stabile organizzazione situata in Italia di un soggetto non residente può essere considerata soggetto passivo IVA solamente in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle quali partecipa direttamente. Qualora la stabile organizzazione non intervenga direttamente nelle operazioni, il soggetto tenuto all’assolvimento dell’IVA resta quello stabilito nel territorio nazionale, tramite il meccanismo del reverse charge.
Il contesto normativo
Il riferimento normativo principale è l’art. 7, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972, che qualifica come soggetto passivo IVA la stabile organizzazione di un soggetto estero solo per le operazioni da essa rese o ricevute. A livello comunitario, l’analisi ruota attorno all’articolo 192-bis della Direttiva 2006/112/CE e all’articolo 53 del Regolamento (UE) n. 282/2011, i quali delineano i presupposti per la qualificazione della stabile organizzazione come soggetto passivo IVA. Secondo tali disposizioni, la stabile organizzazione può essere considerata “stabilita” in uno Stato membro solo se:
- dispone di una struttura idonea, permanente e dotata di mezzi umani e tecnici;
- interviene attivamente nella cessione di beni o prestazione di servizi imponibili nello Stato membro.
Pertanto, non è sufficiente la mera presenza fisica o giuridica, ma è necessario un coinvolgimento operativo nella transazione.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Nell’ambito dell’interpello n. 64/2025, il quesito è stato posto da una società tedesca (Alfa), facente parte di un gruppo multinazionale operante nel settore medicale, che effettua cessioni di beni alla controllata italiana (Delta). Alfa si avvale in Italia della collaborazione di un dipendente di Delta, il quale svolge attività di supporto tecnico e marketing, ma non è coinvolto nella negoziazione dei contratti o nella gestione operativa delle forniture. La società istante ha chiesto di chiarire se l’esistenza della stabile organizzazione in Italia possa incidere sulla qualificazione del debitore d’imposta per gli acquisti intracomunitari tra Alfa e Delta.
L’Agenzia ha confermato che, anche per gli acquisti intracomunitari, è necessario verificare il ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 192-bis della Direttiva IVA e dall’art. 53 del Regolamento UE n. 282/2011. L’esistenza formale di una stabile organizzazione non è condizione sufficiente per considerare il fornitore come soggetto stabilito. L’Agenzia ha escluso quindi che il dipendente coinvolto potesse essere considerato espressione di una stabile organizzazione attivamente partecipante all’operazione, in quanto:
- non partecipa alla conclusione di contratti;
- non contribuisce alla definizione delle condizioni economiche o tecniche della cessione;
- presta unicamente attività post-vendita o di supporto amministrativo.
Tali elementi, secondo l’Amministrazione finanziaria, non soddisfano i criteri previsti dalla normativa unionale affinché si possa considerare integrata una stabile organizzazione rilevante ai fini IVA.
Conseguenze operative: chi è il debitore d’imposta?
Sulla base di quanto sopra, l’Agenzia ha stabilito che il soggetto tenuto all’assolvimento dell’IVA è la società italiana acquirente (Delta), mediante il meccanismo del reverse charge. Tale principio si applica anche se il fornitore estero è presente nel territorio tramite una struttura qualificabile come stabile organizzazione, ma che non interviene operativamente nell’acquisto. Dalla risposta dell’Agenzia emerge un principio fondamentale: la stabile organizzazione assume la qualifica di soggetto passivo IVA e quindi di debitore d’imposta solo se partecipa attivamente alle operazioni. In assenza di tale partecipazione, resta fermo il principio dell’inversione contabile.
A titolo esemplificativo, se un soggetto estero dispone in Italia di una stabile organizzazione che funge da mero magazzino, senza intervenire nelle vendite, le cessioni dovranno essere fatturate direttamente dalla casa madre estera. Viceversa, nel caso di vendite a consumatori finali, sarà la stabile organizzazione a dover emettere la fattura e a versare l’IVA.