La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4287 del 20 febbraio 2025, ha ribadito un importante principio in materia di sanzioni all’esportazione: si applicano solo in caso di violazioni sostanziali e non quando l’operazione commerciale risulta chiara ed evidente dalla documentazione di accompagnamento delle merci. Tale decisione si inserisce in un contesto normativo spesso discusso, in particolare con riferimento all’art. 7, comma 5 del D.lgs. 471/97.
Il quadro normativo e difficoltà interpretative
L’articolo in questione prevede che chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni doganali relative alle esportazioni, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta che sarebbe dovuta se i beni fossero stati ceduti nel territorio dello Stato. Tuttavia, se le differenze quantitative non superano il 5%, tale sanzione non si applica. Questa norma, pur concepita per contrastare le frodi, rischia di sanzionare anche semplici errori formali, come quelli relativi alla classificazione merceologica o alla dichiarazione del valore. La recente pronuncia della Cassazione cerca di attenuare questa rigidità, introducendo un principio di equità nell’applicazione della norma.
Il caso esaminato dalla Corte
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un’azienda esportatrice due irregolarità:
- in alcune dichiarazioni doganali di esportazione, lo spedizioniere aveva riportato i valori delle transazioni con paesi extra UE al netto degli acconti ricevuti. L’ufficio finanziario aveva ritenuto che tale omissione costituisse una violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 7, co. 5, del D.lgs. 471/97, applicando la relativa sanzione oltre al recupero dell’IVA sulle somme non dichiarate;
- in altre operazioni di esportazione, la documentazione presentata dall’azienda non includeva la prova dell’uscita effettiva delle merci dal territorio doganale o le relative bollette doganali, il che aveva portato al recupero dell’IVA.
La Cassazione ha affermato che le violazioni sanzionabili devono riguardare errori nelle fatture e/o nelle dichiarazioni doganali, ma ha altresì precisato che, se le fatture allegate riportano informazioni chiare e complete, eventuali imprecisioni nelle dichiarazioni doganali non rientrano nell’ambito della sanzione. Pertanto, l’errore deve essere valutato nel contesto complessivo della documentazione.
Il principio di equità e le implicazioni per le imprese
Secondo la Suprema Corte, la sanzione deve colpire solo le violazioni sostanziali, ovvero quelle che comportano un’effettiva alterazione della realtà economica e fiscale dell’operazione. Errori materiali o incompletezze formali, se non compromettenti, non devono essere sanzionati. Questo orientamento si allinea con la Circolare Min. Finanze 23.12.1998 n. 292/E, che già in passato aveva sottolineato la necessità di valutare il complesso della documentazione presentata e di applicare la sanzione solo in presenza di un chiaro intento fraudolento. Nonostante la pronuncia favorevole ai contribuenti, resta tuttavia un quadro sanzionatorio in materia di esportazioni alquanto articolato. Oltre alle sanzioni tributarie, esistono numerose violazioni di natura extratributaria che possono comportare conseguenze amministrative e penali, pertanto, le imprese esportatrici devono prestare massima attenzione nella compilazione delle dichiarazioni doganali, pur potendo contare su una giurisprudenza che tende a escludere la punibilità per meri errori formali.