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15 Nov 2024
News Terrin

Rivalutazione partecipazioni e terreni: stabilizzazione del regime agevolativo

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Il Ddl di Bilancio 2025 ha reso permanente la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni, mantenendo l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 16%.

Applicazioni del regime agevolativo

La rivalutazione si applica alle partecipazioni, sia quotate, negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, che non quotate, nonché ai terreni, sia agricoli che edificabili. Le partecipazioni e i terreni devono essere posseduti dal contribuente alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Scadenza e procedura

Il termine per il versamento dell’imposta è fissato al 30 novembre di ogni anno. Per avvalersi della rideterminazione del costo fiscale, i contribuenti devono seguire procedure specifiche. Per le partecipazioni non quotate e i terreni è necessaria una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, come un dottore commercialista o un ingegnere, mentre per le partecipazioni quotate per la determinazione del valore si utilizzerà la media dei prezzi del mese di dicembre dell’anno precedente.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione o tramite rateizzazione, con la possibilità di suddividere l’importo fino a tre rate annuali. Sulle rate successive alla prima si applicheranno gli interessi del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Compatibilità con altri regimi fiscali e rimborso

È importante notare che il nuovo regime di rivalutazione non sarà compatibile con il regime della c.d. participation exemption per le società ed enti commerciali non residenti.

Inoltre, i contribuenti che intendono avvalersi del regime per partecipazioni già rivalutate non saranno tenuti a versare le rate pendenti della precedente rivalutazione e potranno scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione. In alternativa, sarà possibile richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata entro un termine di 48 mesi dalla data del versamento, in conformità con l’art. 38 del DPR 602/73.

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