La Corte di Cassazione ha recentemente emesso l’ordinanza n. 27093 del 18 ottobre 2024 riguardante il rimborso dell’imposta di registro versata sulla caparra in caso di risoluzione consensuale di un contratto preliminare.
Ambito della controversia
Il caso esaminato riguarda un contratto preliminare di compravendita, per il quale era stata versata una caparra confirmatoria. Al momento della registrazione del contratto il contribuente aveva pagato un’imposta di registro dello 0,5% ai sensi della nota all’art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86. Tuttavia, successivamente, le parti hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto, stabilendo la restituzione integrale della caparra.
Posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso dell’imposta, sostenendo che:
- l’art. 10 della Tariffa del D.P.R. n. 131/86 prevede che l’imposta di registro pagata per il preliminare possa essere dedotta solo dall’imposta dovuta per il contratto definitivo, che non era stato stipulato;
- la C.M. n. 37/1986, parte 46, emanata dal Ministero delle Finanze, stabilisce che, in assenza di un contratto definitivo, le somme riscosse rimangono definitivamente acquisite all’Erario.
Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che il diritto al rimborso dell’imposta di registro non dipende dalla natura risarcitoria della caparra, ma dal fatto sopravvenuto dalla risoluzione del contratto preliminare e dalla restituzione della somma versata. La Corte sottolinea, infine, che la circolare citata dell’Agenzia non ha valore vincolante e che, nella materia tributaria essa non è fonte del diritto, pertanto la decisione del giudice di merito non deve basarsi su quest’ultima, bensì esclusivamente sulla legge, in quanto “il rapporto giuridico fra Ente impositore e contribuente è regolato interamente dalla legge”.
Principi fondamentali sottolineati dalla Corte
- Unità della vicenda preliminare e definitiva: la Corte ha ribadito che la tassazione della caparra è legata alla stipula del contratto definitivo. Se questo non avviene, l’imposta versata sulla caparra deve essere rimborsata.
- Natura dell’imposta: l’imposta di registro sul preliminare è fissa e deve essere pagata in ogni caso, mentre l’imposta su caparre e acconti ha una funzione di anticipazione rispetto al definitivo.
- Indebito oggettivo: nel caso di restituzione della caparra, si configura un indebito oggettivo, giustificando il rimborso dell’imposta.