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05 Nov 2024
News Terrin

Riforma della residenza fiscale in Italia: Circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate

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La recente circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 4 novembre 2024, introduce importanti modifiche alla disciplina della residenza fiscale in Italia per persone fisiche, società ed enti. Le novità, derivanti dalle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.lgs. 209/2023), richiederanno ai contribuenti di rivedere la loro situazione fiscale con l’obbiettivo di rendere il sistema fiscale italiano più coerente con le prassi internazionali e a garantire maggiore certezza giuridica.

Residenza Fiscale delle Persone Fisiche

La riforma modifica il concetto di “domicilio”, ora definito come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari, piuttosto che quelle economiche. Un cambiamento significativo poiché sposta l’attenzione dalle relazioni economiche a quelle sociali e familiari, facilitando la determinazione della residenza fiscale.

Un aspetto innovativo affiancato alla residenza civilistica, al domicilio e all’iscrizione anagrafica è il criterio della presenza fisica, un presupposto oggettivo che richiede esclusivamente la presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano per la determinazione della residenza. A partire dal 2024, una persona è considerata fiscalmente residente in Italia se trascorre la maggior parte dell’anno (183 giorni) nel territorio italiano, inclusi i frazionamenti di giorno. Questo criterio si applica anche a chi lavora in smart working in Italia.

Residenza Fiscale delle Società e degli Enti

Per le società, oltre al criterio della sede legale, già presente nella disciplina previgente e rimasto immutato a seguito delle modifiche, vengono introdotti due ulteriori criteri alternativi per determinare la residenza fiscale: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. Pertanto, sarà sufficiente che uno di questi criteri sia soddisfatto per configurare la residenza fiscale in Italia.

La sede di direzione effettiva è definita come il luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche riguardanti l’intera società, indipendentemente dal luogo, precisa la circolare, in cui sono assunte le decisioni da parte dei soci. La gestione ordinaria in via principale si riferisce al normale funzionamento della società e agli adempimenti che afferiscono all’ordinaria amministrazione della stessa.

Questo nuovo approccio mira a semplificare la determinazione della residenza anche per le società e a prevenire conflitti di residenza tra diversi Stati.

Conflitti di Residenza

La circolare affronta anche i conflitti di residenza che possono sorgere tra Italia e altri Stati. In tali casi, si applicheranno le “tie breaker rules” previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che aiutano a determinare quale Stato ha il diritto di tassare il reddito di un contribuente.

Entrata in vigore

La nuova disciplina è in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti che seguono l’anno solare; per le società o enti con esercizio a cavallo d’anno, i nuovi criteri saranno validi dal periodo d’imposta successivo a tale data, mentre continuerà a essere applicata la normativa precedente fino alla chiusura dell’esercizio in corso.

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