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18 Mar 2025
News Terrin

Riapertura dei termini per il riversamento del credito R&S: scadenza posticipata al 3 giugno 2025

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L’art. 19 co. 5 del DL n. 25 del 14 marzo 2025 ha introdotto la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riversamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato. La nuova scadenza per aderire alla procedura di regolarizzazione è fissata al 3 giugno 2025.

Contesto normativo e finalità della riapertura

La procedura di riversamento, introdotta dall’art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021, consente ai soggetti che hanno usufruito indebitamente del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di regolarizzare la propria posizione fiscale senza incorrere in sanzioni e interessi. Inoltre, l’adesione alla procedura elimina la rilevanza penale dell’illecito di indebita compensazione ai sensi dell’art. 10-quater del D.lgs. 74/2000.

Il termine iniziale per la presentazione della domanda di riversamento era scaduto il 31 ottobre 2024, con l’obbligo di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2024 o in tre rate annuali. Tuttavia, il nuovo DL 25/2025 ha posticipato la scadenza, concedendo più tempo ai contribuenti per regolarizzare la propria posizione.

Nuove scadenze e modalità di pagamento

Con la riapertura introdotta dal DL 25/2025, i soggetti interessati potranno:

  • presentare la domanda di accesso alla procedura di riversamento entro il 3 giugno 2025;
  • effettuare il pagamento del credito in un’unica soluzione entro la stessa data, oppure in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026;
  • se il credito è già oggetto di un atto di recupero definitivo, l’importo dovrà essere riversato integralmente entro il 3 giugno 2025.

Il versamento dovrà avvenire tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione.

Condizioni e limitazioni          

Per poter accedere alla sanatoria, il credito oggetto di riversamento deve riguardare spese di ricerca e sviluppo sostenute fino al 22 ottobre 2021, ritenute non agevolabili. La regolarizzazione non è consentita se il credito deriva da condotte fraudolente, simulate o da false rappresentazioni della realtà, se è basato su documentazione falsa o su fatture per operazioni inesistenti oppure se manca la documentazione necessaria a dimostrare il sostenimento delle spese agevolabili.

Implicazioni processuali e rinuncia al contenzioso

Il legislatore ha disciplinato dei risvolti processuali a differenza degli interventi normativi precedenti. Se il credito oggetto della domanda di riversamento è già stato contestato con un atto di recupero o provvedimento impositivo pendente in contenzioso, il contribuente dovrà rinunciare al ricorso entro il 3 giugno 2025 per poter accedere alla procedura di regolarizzazione. In tal caso, le spese processuali saranno compensate. Tuttavia, il legislatore non ha previsto tutele nel caso in cui, dopo l’adesione alla procedura, l’Ufficio accerti condotte indicate all’art. 5 co. 8 del DL 146/2021 che precludono il riversamento. Se dovesse emergere la sussistenza di condotte fraudolente o simulate, il contribuente potrebbe perdere sia la possibilità di accedere alla sanatoria che quella di difendersi in sede contenziosa.

Ulteriori disposizioni

  • I termini per la notifica degli avvisi di recupero per i crediti d’imposta riferiti agli anni 2016 e 2017 sono prorogati da uno a due anni;
  • Resta confermato il riconoscimento di un contributo in conto capitale per coloro che aderiscono alla procedura di riversamento come previsto dall’art. 1 commi 458-460 della Legge 207/2024.

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