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11 Mar 2025
News Terrin

Revisione dei codici ATECO e impatto sul reverse charge nell’edilizia

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A partire dal 1° aprile 2025 entrerà ufficialmente in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituirà la precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022). Questo aggiornamento avrà rilevanti conseguenze per l’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edilizio, rendendo necessario un aggiornamento delle istruzioni fornite dalla circolare n. 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Reverse charge e principali cambiamenti nei codici ATECO

Il reverse charge si applica, secondo l’art. 17, co. 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici; la circolare n. 14/2015 ha specificato che l’individuazione delle attività soggette a tale regime avviene attraverso il riferimento ai codici ATECO. Con l’introduzione della tabella ATECO 2025, i codici di riferimento subiranno delle modifiche che potrebbero generare incongruenze rispetto a quanto previsto nella circolare del 2015, la quale è ancora ancorata ai codici ATECO 2007.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le attività di installazione di impianti. In particolare, la circolare n. 14/2015 menziona il codice 43.21.01 (installazione di impianti elettrici in edifici o altre opere di costruzione, inclusa manutenzione e riparazione) e il codice 43.21.02 (installazione di impianti elettronici, inclusa manutenzione e riparazione). Mentre nella nuova classificazione ATECO 2025, queste voci vengono accorpate sotto il codice 43.21, che comprende anche attività non menzionate nella circolare, come l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03).

Un altro cambiamento significativo riguarda la “posa in opera di casseforti, forzieri e porte blindate” (codice 43.32.01 nella vecchia classificazione). Nella nuova tabella ATECO 2025 la posa in opera di porte blindate rimane inclusa nello stesso codice, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri è stata invece ricollocata nel codice 43.35.00 (altri lavori di completamento e finitura degli edifici), non previsto dalla circolare n. 14/2015.

Conseguenze per l’applicazione del reverse charge

Se la circolare n. 14/2015 non verrà aggiornata entro la fine di marzo 2025, si genererà un disallineamento tra le nuove classificazioni ATECO e il quadro di riferimento per il reverse charge. In assenza di indicazioni ufficiali aggiornate, la soluzione più ragionevole potrebbe essere quella di continuare a basarsi sulla descrizione delle attività della vecchia classificazione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha sempre sostenuto che i codici ATECO servono per individuare, in via oggettiva, le prestazioni soggette a reverse charge, indipendentemente dal fatto che l’operatore rientri formalmente nella Sezione F (“Costruzioni”) della classificazione delle attività economiche ATECO.

Implicazioni per i subappalti nel settore edile

Un altro aspetto da considerare riguarda il reverse charge applicato ai subappalti nel settore edile (art. 17, comma 6, lettera a), che si applica alle prestazioni rese nel settore delle costruzioni, a condizione che non ricadano sotto la lettera a-ter). Tradizionalmente, l’appartenenza alla sezione F della classificazione ATECO 2007 determinava se un soggetto passivo operava nel settore edile. Tuttavia, con la nuova classificazione ATECO 2025, alcune attività, come lo sviluppo di progetti immobiliari, sono state spostate dalla sezione F alla sezione M (classe 68.12). Uno spostamento che potrebbe generare incertezze nell’applicazione del reverse charge anche per queste attività, rendendo ancora più necessario un aggiornamento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, in mancanza di aggiornamenti ufficiali, gli operatori del settore in questione potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza, con possibili ripercussioni sulla corretta applicazione dell’IVA nei rapporti commerciali. Si auspica, quindi, un tempestivo aggiornamento della circolare n. 14/2015 per garantire un allineamento tra la normativa fiscale e la nuova classificazione ATECO.

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