Le Commissioni Giustizia e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento del Governo che ha delineato le modalità di recupero, attraverso dichiarazione, dell’esenzione ICI riconosciuta ad alcuni enti non commerciali, in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, che imponevano allo Stato italiano di intervenire.
Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a definire i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento degli importi dovuti nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili, che dovranno essere coerenti con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Le Commissioni hanno stabilito che la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) non pagata dagli ENC relativamente al periodo dal 2006 al 2011 dovrà essere presentata mediante modello approvato dal MEF, dai contribuenti che avevano inviato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, con un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento, un importo superiore a 50.000 euro annui.
Per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero, al netto di quanto effettivamente pagato, si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’anno 2013 fatta eccezione per la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota, che saranno quelli vigenti per ciascun anno di riferimento.
Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non sia individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, qualora superiori a 100.000 euro potranno essere rateizzate in 4 quote trimestrali di pari importo.
Sono previste esenzioni. Il versamento non dovrà essere effettuato:
– se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono state rispettate le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di “de minimis”;
– se l’ammontare dell’aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara tali aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE ovvero se integra la compensazione di
obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata ex dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.
In attesa di comprendere quale sarà il testo definitivo dell’emendamento che emergerà dal dibattito parlamentare, commenteremo in un successivo intervento alcuni degli aspetti più critici della scelta effettuata.