Interessante pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U., 14.12. 2023, n. 35092) che ha ritenuto rientrare nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto – accessivo all’accreditamento – concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo.
Tale pronuncia – ribaltando quanto deciso dalla Corte d’appello di Napoli che si era peraltro attenuta a due precedenti della Suprema Corte relativi però a fattispecie ove si verteva del rapporto del Servizio Sanitario Nazionale con il farmacista (ritenuto segmento del Servizio sanitario nazionale e non già imprenditore che effettua una transazione commerciale) – ha pertanto statuito che la ritardata esecuzione dei pagamenti comporta nei confronti delle strutture private accreditate col S.S.N. il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.