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05 Dic 2024
News Terrin

Premi assicurativi indeducibili per polizza che assicura il presidente del Cda

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24022 del 6 settembre 2024, ha affrontato nuovamente il tema della deducibilità dei premi assicurativi pagati da una società per coprire il rischio di morte o infortuni extraprofessionali dei suoi amministratori.

Deducibilità dei premi assicurativi: giurisprudenza e dottrina

Secondo la giurisprudenza di merito e la dottrina maggioritaria, i presupposti per la deducibilità dei premi da parte della società variano a seconda dei beneficiari della polizza.

Qualora la beneficiaria sia la società, i premi pagati sono deducibili se coprono il rischio derivante dalla perdita di un amministratore, che potrebbe avere effetti negativi sugli interessi e sul patrimonio aziendale. La polizza deve essere di tipo “key-man” e avere determinati requisiti, in presenza dei quali i premi pagati si configurerebbero come costi inerenti all’attività di impresa, poiché diretti a compensare gli effetti di un evento negativo per la società in termini economici. Tali requisiti sono:

  • L’amministratore deve essere un “soggetto-chiave”, dotato di particolari capacità fondamentali per il proseguimento dell’attività della società e non facilmente sostituibile;
  • La percezione delle somme da parte della società deve essere legata solo alla perdita del “key-man” e, per tale ragione, la polizza non può essere riscattabile in qualsiasi momento;
  • Il contratto assicurativo deve garantire l’effettivo trasferimento del rischio di perdita dell’amministratore verso l’impresa assicuratrice e deve essere privo di scopi speculativi.

Qualora i beneficiari siano l’amministratore o i suoi eredi, i premi pagati dovrebbero essere deducibili ai sensi dell’art. 95 del TUIR, se qualificabili come fringe benefits tassabili in capo all’amministratore in base all’art. 51 del TUIR. La deducibilità è consentita se il pagamento dei premi costituisce parte della remunerazione dell’amministratore, come compenso in natura.

Pronuncia della Cassazione

Nella sentenza n. 24022/2024, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione della deducibilità dei premi assicurativi relativi a due polizze con il presidente del CdA come soggetto assicurato e i suoi eredi come beneficiari. Per i giudici di merito i premi pagati si qualificano come “costi […] inerenti alla gestione dell’impresa”, ma indeducibili perché non “diretti alla produzione del reddito”. La Corte sembra condividere la stessa posizione anche qualora la beneficiaria della polizza sia la società, come evidenziato in precedenti sentenze (Cass. nn. 19204/2017 e 28004/2009).

Si può dedurre che, per la Cassazione, l’identità del beneficiario del contratto assicurativo non influenzi la deducibilità dei premi. Tuttavia, né nella sentenza n. 24022/2024 né in quella di merito impugnata si fa riferimento alla tassazione dei premi in capo al presidente del CdA. Pertanto, le argomentazioni della Cassazione potrebbero non essere condivisibili se i premi pagati dalla società fossero stati tassati come fringe benefits per l’amministratore.

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