Dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), diventa obbligatorio per tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria disporre di una PEC personale da iscrivere nel Registro delle Imprese. Questa disposizione, sancita dall’art. 1, co. 860, della nuova legge, amplia quanto già previsto dall’art. 5, co. 1, del DL 179/2012, estendendo l’obbligo di comunicare il domicilio digitale non solo per le società, ma anche per i singoli amministratori.
Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni operative per l’attuazione di questo obbligo. Tra i principali chiarimenti:
- l’obbligo si applica anche alle società già esistenti prima del 1° gennaio 2025, che devono comunicare la PEC degli amministratori entro il 30 giugno 2025;
- la PEC deve essere un indirizzo personale dell’amministratore e non può coincidere con la PEC della società;
- l’obbligo riguarda anche i liquidatori, in quanto soggetti con funzioni di gestione, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale;
- l’omessa comunicazione impedirà la registrazione o la modifica dell’amministratore nel Registro delle Imprese.
Chi è obbligato?
L’obbligo riguarda tutte le forme societarie che svolgono attività imprenditoriale, siano esse società di persone o società di capitali. Sono invece escluse le società semplici (salvo quelle che svolgono attività agricola), le società di mutuo soccorso, i consorzi e società consortili. La nota ministeriale precisa, inoltre, che anche le reti di imprese, qualora abbiano un fondo comune e svolgano attività commerciale, possono rientrare tra i soggetti obbligati.
Termini per l’adeguamento
Per le nuove imprese, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori scatta dal momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025 devono invece adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
Requisiti della PEC
La PEC comunicata deve essere personale e intestata esclusivamente all’amministratore. Per garantire un canale di comunicazione diretto e formale con i soggetti terzi, non è ammesso l’utilizzo della PEC della società come recapito per l’amministratore. Se un amministratore è in carica in più imprese, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ognuna di esse.
Conseguenze in caso di mancato adempimento
L’omessa comunicazione della PEC comporta la sospensione del procedimento di iscrizione o di nomina dell’amministratore; se entro 30 giorni non viene integrata la documentazione, la richiesta sarà rigettata. Sotto il profilo sanzionatorio, non essendo previste nuove sanzioni specifiche, resta applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, che va da 103 a 1.032 euro (ridotta a un terzo se la comunicazione viene effettuata entro 30 giorni dalla scadenza).
Esenzioni sui costi
L’iscrizione e la variazione della PEC dell’amministratore nel Registro delle Imprese sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, in linea con quanto previsto per il domicilio digitale delle imprese.