A partire dal 1° gennaio 2025, salvo ulteriori proroghe, entrerà in vigore il nuovo regime di esenzione IVA per gli enti non profit, introdotto dal Decreto Legge 146/2021. Le modifiche riguarderanno le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, Associazioni di Promozione Sociale (APS) e associazioni di formazione extrascolastica della persona effettuano nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari. Tali operazioni, che fino al termine di quest’anno si considerano “decommercializzate”, saranno considerate esenti (e non più escluse) dall’IVA, a condizione che non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad IVA.
La modifica in questione farà scattare per gli enti associativi non solo l’obbligo di dotarsi di partita IVA, ma anche la necessità di provvedere alla fatturazione e registrazione delle operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici.
Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande effettuate dalle APS saranno esenti solo se (i) strettamente complementari alle attività istituzionali, (ii) effettuate nelle sedi in cui viene svolta l’attività dell’associazione, (iii) rivolte esclusivamente agli indigenti. È evidente che l’ambito delle operazioni che potranno usufruire dell’esenzione si riduce notevolmente rispetto a quelle che in passato erano considerate escluse da IVA.
Per le associazioni sportive dilettantistiche, le prestazioni di servizi connessi alla pratica sportiva o all’educazione fisica saranno esenti da IVA, sempre a condizione che non alterino la concorrenza. Questo esonero riguarda sia i servizi resi a soci, associati o partecipanti, sia quelli offerti a chi pratica sport o educazione fisica. Una parte di questa esenzione è stata parzialmente anticipata dall’art. 36-bis, co. 1 del DL 75/2023, in vigore dal 17 agosto 2023, che estende l’esenzione alla prestazione di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport, comprese le attività di formazione e didattica sportiva.
Infine, restano ancora in sospeso alcune novità introdotte dal D.lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo Settore, come la sostituzione dei riferimenti alle Onlus con gli “enti del terzo settore di natura non commerciale” e l’introduzione di un regime forfettario per le APS e le organizzazioni di volontariato. Le suddette novità in materia di ETS, si applicheranno dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ci sarà l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea.