L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n° 7 del 12 gennaio 2024, ha stabilito che non è soggetta a imposizione in Italia la donazione disposta da una persona non residente in Italia a favore di un donatario residente in Italia, se il denaro oggetto della donazione si trova all’estero al momento della donazione e viene bonificato in Italia in conseguenza di essa. Il caso di specie vedeva un contribuente fiscalmente residente in Italia ricevere da una zia svizzera, a titolo di donazione, una somma di denaro da utilizzare per acquistare un immobile in Italia, per mezzo di un bonifico, che viene accreditato sul conto corrente intestato al donatario in Italia. Il contribuente chiede all’amministrazione se sia da applicare l’imposta sulle cessioni e donazioni.
L’Agenzia delle Entrate osserva che, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 346/1990, se il donante non ha residenza in Italia, l’imposta di donazione è dovuta solamente se l’oggetto di donazione siano beni esistenti in Italia. Il comma 3 del medesimo articolo fornisce un’elencazione dei beni che possono ritenersi esistenti in Italia ma non contiene alcuna specifica indicazione sul denaro. Quindi, con riferimento alla donazione di denaro l’Agenzia si rifà alla decisione della Cassazione n. 8175/2021 relativa proprio al caso della donazione da un residente in Svizzera, a favore di un beneficiario residente in Italia, avente ad oggetto denaro non presente nel territorio nazionale al momento della donazione, in quanto depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera. In tale occasione, la Cassazione ha osservato che, per il principio della territorialità dell’imposta, ai fini della imponibilità dell’operazione economica in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all’interno del territorio italiano; e che tale non è il caso della donazione di denaro che viene bonificato dall’estero in Italia, in quanto il denaro oggetto di donazione da parte di una persona residente all’estero, benché destinato a un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, se al momento della donazione si trova depositato su conto bancario acceso presso una banca non situata in Italia.
NEWS
24 Gen 2024
Non sono imponibili in Italia le donazioni di denaro effettuate dall’estero da un soggetto non residente
CONDIVIDI
CONDIVIDI