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11 Mar 2025
News Terrin

Non più necessario il nesso causale per i nuovi impatriati: interpello 66/2025

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Con la risposta a interpello n. 66 del 6 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate ha modificato la propria interpretazione riguardo al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, abbandonando il requisito del nesso causale tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa. Un cambio di rotta significativo rispetto alla prassi precedente, che potrebbe avere importanti conseguenze per i lavoratori che rientrano in Italia dall’estero.

Il vecchio orientamento: il collegamento tra impatrio e lavoro

In base al precedente regime, sebbene la normativa non stabilisse un periodo minimo tra il trasferimento della residenza e l’inizio dell’attività lavorativa, l’Agenzia delle Entrate aveva sempre richiesto un collegamento diretto tra questi due eventi. Questo orientamento era stato ribadito in diverse circolari (circ. n. 17/2017 e circ. n. 33/2020) e confermato anche da alcune pronunce giurisprudenziali (C.G.T. I Roma, sentenza n. 2399/8/2024). Di conseguenza, chi trasferiva la residenza in Italia senza iniziare immediatamente un’attività lavorativa rischiava di vedersi negare i benefici fiscali previsti per i lavoratori impatriati. Questo ha spesso generato contenziosi, con alcuni contribuenti che riuscivano a difendere la propria posizione sulla base della sola sussistenza dei requisiti di legge, senza dover dimostrare il nesso causale imposto dall’Amministrazione finanziaria (C.G.T. I Milano, sentenza n. 2587/10/23).

Il caso esaminato

La nuova posizione dell’Agenzia delle Entrate emerge dalla risposta ad interpello n. 66/2025, che riguardava un cittadino italiano residente all’estero dal dicembre 2020 e assunto in Italia da aprile 2025 presso un datore di lavoro diverso da quello precedente. Tuttavia, nei primi mesi del 2025, prima di essere assunto dal nuovo datore italiano, la persona aveva lavorato in smart working dall’Italia per il suo datore di lavoro estero. Il nuovo regime introdotto dall’art. 5 del D.lgs. 209/2023 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore rientrato in Italia continui a lavorare per lo stesso datore di lavoro estero, il requisito di residenza estera pregressa viene innalzato da tre a sei o sette anni. Nel caso esaminato, il lavoratore aveva risieduto all’estero per quattro anni, quindi il lavoro svolto in smart working nei primi mesi del 2025 non poteva beneficiare delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, i redditi percepiti dal datore di lavoro italiano a partire da aprile 2025 potevano rientrare nel regime agevolato, avendo soddisfatto il requisito della residenza estera triennale.

L’abbandono del nesso causale

La vera novità della risposta all’interpello sta nell’affermazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, con il nuovo regime, “non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ‘funzionale’ tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia”. Questo implica che i requisiti per l’accesso al regime agevolato possono maturare anche successivamente al rientro in Italia. Se questa impostazione fosse estesa a tutti i casi, potrebbe significare che un lavoratore rientrato in Italia senza un’occupazione immediata potrebbe comunque accedere alle agevolazioni fiscali una volta trovato lavoro. Tuttavia, non è ancora chiaro fino a che punto questa flessibilità si applichi e se essa possa comportare delle deroghe anche ai requisiti temporali imposti dal D.lgs. 209/2023.

Possibili conseguenze e scenari futuri

Questa interpretazione apre diverse possibilità. Da un lato, potrebbe facilitare l’accesso al regime agevolato per chi decide di rientrare in Italia senza avere un’occupazione immediata. Dall’altro, resta da chiarire se questa nuova impostazione possa applicarsi anche ai lavoratori che rientrano in Italia per lavorare con lo stesso datore di lavoro estero, ma che non soddisfano il requisito rafforzato dei sei anni di residenza estera.

In conclusione, la modifica dell’orientamento da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una svolta importante nel regime fiscale per gli impatriati. Tuttavia, restano ancora alcune incertezze interpretative che potrebbero generare ulteriori richieste di chiarimenti e potenziali contenziosi. Sarà quindi fondamentale monitorare le future pronunce dell’Amministrazione finanziaria per comprendere meglio le reali implicazioni di questo cambiamento.

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