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17 Dic 2024
News Terrin

No remissione in bonis per la comunicazione preventiva bonus investimenti 4.0

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La comunicazione preventiva per il bonus investimenti 4.0 è un passaggio propedeutico per la successiva comunicazione di completamento. Deve essere sempre inviata nei termini previsti, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 260 pubblicata il 16 dicembre 2024, che ha fornito per la prima volta un’interpretazione favorevole ai contribuenti su questo tema.

Il contesto normativo

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato il contenuto dell’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per usufruire del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1, commi 1057-bis e 1058-ter della L. 178/2020 e del DM 24.04.2024, riassume il quadro normativo dell’agevolazione in commento. In particolare, la norma prevede che per gli investimenti de quo, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, è sufficiente trasmettere la sola comunicazione di completamento. Mentre per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 è altresì necessario inviare obbligatoriamente anche la comunicazione preventiva, da trasmettere telematicamente tramite il modulo disponibile sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Sulla possibilità di avvalersi della remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le comunicazioni preventive non devono essere effettuate entro un termine perentorio “a pena di decadenza”. Ciò significa che la mancata trasmissione della comunicazione preventiva non pregiudica il diritto di credito, ma solo la sua fruizione dello stesso in compensazione. La comunicazione preventiva rappresenta quindi un adempimento necessario per la successiva comunicazione di completamento e per la fruizione del credito e la sua trasmissione potrà avvenire senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012.

Pertanto, la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione di completamento, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

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