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18 Feb 2025
News Terrin

No detassazione per contributo conto impianti: interpello n. 35/2025

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un chiarimento in merito all’applicabilità dell’articolo 10-bis del DL 137/20 (c.d. Decreto Ristori) ai contributi in conto impianti, concessi da Invitalia, percepiti nell’ambito del Bando per Investimenti Sostenibili 4.0. La risposta all’interpello n. 35 del 17 febbraio 2025 stabilisce che tali contributi non rientrano nella detassazione prevista per i sostegni concessi a causa dell’emergenza Covid-19.

Il caso

La società ALFA S.p.A., operante nel settore della produzione e commercializzazione di impianti per il condizionamento e il trattamento dell’aria, ha richiesto un parere sulla corretta applicazione fiscale di un contributo ricevuto per l’acquisto di una nuova linea di produzione. In particolare, l’azienda ha chiesto all’Agenzia se il beneficio potesse rientrare tra quelli esclusi dalla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP, ai sensi dell’articolo 10-bis del Decreto Ristori, sostenendo che rientra tra gli aiuti di Stato concessi per il superamento della crisi economica legata alla pandemia. Pertanto, la società ha ritenuto che il beneficio dovesse essere esente da imposizione fiscale, come previsto per altre misure emergenziali.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’articolo 10-bis al contributo in conto impianti ricevuto da ALFA S.p.A, sostenendo che:

  1. Il principio generale prevede che tutti i contributi e sussidi concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo diversa previsione normativa specifica;
  2. L’articolo 10-bis del Decreto Ristori si applica esclusivamente a contributi e indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19, aventi l’obiettivo di compensare le perdite di fatturato o di reddito subite dalle imprese;
  3. La natura dei contributi in conto impianti prevede che questi siano destinati alla realizzazione di investimenti specifici e duraturi. La loro funzione è diversa da quella dei contributi di sostegno emergenziale, poiché incidono sul costo di acquisto dei beni strumentali e non rappresentano un’integrazione di ricavi o una compensazione di costi operativi;
  4. Il metodo di contabilizzazione adottato dall’azienda (metodo indiretto previsto dall’OIC 16) non influisce sulla natura fiscale del contributo, che deve essere ripartito sulla durata utile dell’investimento.

Conseguenze per le imprese

L’esclusione della detassazione per i contributi in conto impianti percepiti nell’ambito del Bando per Investimenti Sostenibili 4.0 conferma l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate volto a distinguere tra le misure emergenziali di supporto alle imprese e le agevolazioni ordinarie destinate agli investimenti produttivi. Le aziende che beneficiano di suddetti contributi per l’acquisto di beni strumentali dovranno quindi includere tali somme nella determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

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