La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha recentemente emesso la sentenza n. 3806 del 1° ottobre 2024, riguardante la tassazione delle clausole penali nei contratti di locazione, chiarendo che la clausola penale inserita in un contratto di locazione non sconta l’imposta di registro, anche se tassato con la cedolare secca.
Contesto della Sentenza
La questione riguardava un avviso di liquidazione notificato dal fisco per il mancato pagamento dell’imposta di registro sulla clausola penale inserita in un contratto di locazione. Il contratto in questione era registrato sotto il regime della cedolare secca ex D.lgs. 23/2011, che esenta il contratto stesso dall’imposta di registro.
Decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente, sostenendo che:
- Accessorietà della clausola penale: la clausola penale ha una funzione accessoria e non autonoma rispetto al contratto principale di locazione. La sua esistenza ed applicazione dipendono dalla validità del contratto principale.
- Non imponibilità: poiché il contratto di locazione era già esente da imposta di registro grazie alla cedolare secca, la clausola penale non doveva essere soggetta a tassazione. La Corte ha chiarito che il versamento dell’imposta sostitutiva evita l’applicazione dell’imposta di registro non solo sul contratto, ma anche sulle clausole penali in esso contenute.
Implicazioni per i Contribuenti
Questa sentenza rappresenta un importante precedente per i contribuenti che si trovano in situazioni simili. Essa chiarisce inoltre che:
- Le clausole penali, quando inserite in contratti già tassati, anche con cedolare secca, non devono essere soggette a ulteriori imposizioni fiscali;
- I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme già versate per l’imposta di registro su clausole penali, come stabilito dalla Corte.