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24 Set 2024
News Terrin

L’imposta di bollo sulle cripto-attività assolve l’IVCA: alternatività tra le due imposte

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Nella risposta all’interpello n. 181 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un contribuente che detiene cripto-attività presso un prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano, iscritto al Registro Operatori Valute Virtuali (Organismo Agenti e Mediatori – OAM), non è tenuto a pagare l’Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) se l’imposta di bollo è stata già applicata dal gestore sulle comunicazioni relative alle attività stesse.

L’Agenzia delle Entrate, riepilogando le norme sulla tassazione delle cripto-attività, cita la circolare n. 30/2023, emessa in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in materia di classificazione e trattamento fiscale delle cripto-attività. Nel citato documento di prassi si evidenzia che le cripto-attività devono essere riportate nel Quadro RW del modello Redditi, anche per chi non ne è il proprietario diretto, ma risulta l’effettivo titolare dell’investimento secondo le regole antiriciclaggio. Inoltre, con riferimento all’imposta di bollo, viene precisato che, dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi il tributo, trova spazio un’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Quest’ultimo tributo si applica nella stessa misura del 2 per mille prevista per l’imposta di bollo, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Il caso esaminato dall’Agenzia riguardava un soggetto che possedeva dei bitcoin presso una società italiana iscritto al registro OAM. L’istante ha dichiarato di aver correttamente riportato la criptovaluta nel Quadro RW della sua dichiarazione dei redditi e di aver pagato l’imposta di bollo, prevista dall’art. 13, co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, imposta che gli è stata addebitata dalla società che gestisce il suo portafoglio digitale. La norma citata prevede l’applicazione dell’imposta di bollo per un importo pari al 2 per mille anche per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività, la quale viene addebitata annualmente o alla chiusura del rapporto, ed è rapportata al periodo rendicontato.

Con riferimento a tale fattispecie, l’istante si chiedeva se, dopo aver pagato l’imposta di bollo, fosse tenuto anche a versare l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), ai sensi dell’art. 19, co. 18 del DL 201/2011. L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, confermando che l’IVCA, introdotta dalla L. 197/2022, si applica solo se non è stata pagata l’imposta di bollo e quindi, nel caso esaminato l’istante non è tenuto a pagarla, in quanto non è dovuta. La Circolare 30/E precisa, inoltre, che i soggetti tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sono coloro che detengono cripto-attività presso intermediari non residenti ovvero archiviate su chiavette USB, pc o smartphone, poiché l’imposta di bollo non viene applicata dall’intermediario.

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