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25 Mar 2025
News Terrin

Limitazione dei controlli sui contributi pubblici significativi: novità e implicazioni

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La recente bozza di DPCM in circolazione introduce significative modifiche ai controlli sui contributi pubblici rilevanti. Secondo le nuove disposizioni, tali controlli saranno circoscritti ai contributi significativi, ridefinendo così il perimetro delle verifiche e gli obblighi per le imprese e gli enti beneficiari.

Il quadro normativo e definizione di contributo significativo

La normativa di riferimento è l’articolo 1, co. 857 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che stabilisce l’obbligo per gli organi di controllo delle società, enti, organismi e fondazioni beneficiari di contributi pubblici significativi di effettuare verifiche sull’utilizzo delle somme ricevute. L’obiettivo è quello di garantire che tali fondi siano impiegati nel rispetto delle finalità per cui sono stati concessi. Inoltre, questi organi devono inviare annualmente una relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con le risultanze delle verifiche effettuate.

La determinazione dell’entità “significativa” di un contributo pubblico è demandata a un DPCM, che dovrebbe essere adottato entro la fine di marzo 2025. La bozza attuale stabilisce che rientrano in questa categoria i contributi statali erogati da amministrazioni centrali o da società a partecipazione pubblica maggioritaria, con alcune esclusioni specifiche, tra cui le società quotate e le loro controllate. Secondo il testo del DPCM in discussione, un contributo è considerato significativo se è:

  • pari o superiore a un milione di euro annuo;
  • di ammontare pari al 50% del totale delle entrate, dei ricavi o del valore della produzione del beneficiario.

Tali contributi devono consistere in erogazioni di somme destinate alla realizzazione di specifici progetti o finalità di interesse pubblico. Sono escluse le erogazioni rivolte a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, concesse sotto forma di credito d’imposta e di quelle erogate agli enti del Terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Obblighi di verifica e comunicazione

A partire dal 1° gennaio 2025, i soggetti erogatori saranno tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF, entro il 28 febbraio di ogni anno, gli esiti dell’attività di ricognizione sui soggetti destinatari dei contributi. Inoltre, l’articolo 3 del DPCM disciplina le attività di controllo necessarie per verificare che le somme ricevute, nel corso del precedente esercizio finanziario, siano state effettivamente utilizzate per gli scopi previsti.

Una questione aperta riguarda l’individuazione dei soggetti responsabili delle verifiche. Sebbene la norma primaria attribuisca tali obblighi agli organi di controllo delle società e degli enti beneficiari, il DPCM menziona genericamente “collegi di revisione” e collegi sindacali, “collegi” che, incomprensibilmente, potrebbero assumere anche la forma “monocratica”. L’inesattezza nel riferimento ai soggetti incaricati del controllo sembra evidente, poiché il DPCM specifica che spetta agli organi di controllo inviare al MEF, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’erogazione dei contributi, una relazione con i risultati delle verifiche effettuate. Le modalità di trasmissione saranno definite da una direttiva del MEF. Considerando che i contributi rilevanti saranno presi in esame a partire dal 1° gennaio 2025, la prima relazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2026.

Implicazioni per imprese ed enti

Le nuove disposizioni impongono agli enti beneficiari di adeguarsi ai nuovi obblighi di verifica e rendicontazione. Nel caso in cui un organo di controllo non sia già presente, dovrà essere istituito, con le necessarie modifiche statutarie e organizzative, entro la fine del 2025 o l’inizio del 2026. Inoltre, viene precisato che il mancato invio della relazione annuale o la comunicazione di utilizzi impropri dei fondi potrà incidere sulla possibilità di ottenere contributi pubblici futuri.

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