Il leverage cash out è una strategia finanziaria attraverso la quale i soci di una società monetizzano le riserve di utili minimizzando il carico fiscale. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6741 del 2025, ha definitivo i criteri per considerare legittima questa operazione, escludendo l’abuso del diritto qualora vi sia una chiara finalità riorganizzativa e sostanza economica.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava una spa con una riserva straordinaria di utili, i cui soci di maggioranza (legati da vincoli familiari) detenevano ciascuno il 27% delle quote, mentre il restante 19% apparteneva a soggetti esterni al gruppo familiare. Nel 2010, tutti i soci avevano rivalutato le proprie partecipazioni secondo la normativa vigente, versando l’imposta sostitutiva dovuta e adeguando il valore delle partecipazioni a quello di mercato. Successivamente, i soci di maggioranza avevano costituito una newco, alla quale poi, tutti i soci, compresi quelli di minoranza, avevano ceduto le loro quote di partecipazione per un corrispettivo pari al valore rivalutato, pattuendo il pagamento dello stesso in due rate.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione ha permesso ai soci della newco di percepire gli utili della spa beneficiando di un’imposizione ridotta al 5% ex art. 89, comma 2 del TUIR, evitando la tassazione ordinaria sui redditi di capitale. Veniva infatti aggirata l’applicazione dell’art. 47 del TUIR, trasformando la distribuzione degli utili in rimborso di prestiti obbligazionari e apporti di capitale nella newco, detassati all’atto della loro restituzione. Tale vantaggio fiscale, secondo l’Ufficio, non si sarebbe verificato se le partecipazioni fossero state conferite direttamente nella newco.
Il parere della Cassazione
L’Amministrazione finanziaria ha contestato l’operazione come un caso di “cessione circolare delle partecipazioni”, potenzialmente qualificabile come abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000. Tuttavia, la Cassazione, respingendo l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione dei giudici di secondo grado, riconoscendo l’assenza di intenti elusivi e la presenza di valide ragioni economiche, tra cui:
- la necessità di liquidare i soci non interessati alla riorganizzazione del gruppo;
- l’aumento del patrimonio netto per favorire il finanziamento bancario;
- la costituzione di una holding familiare per la gestione strategica del gruppo.
Pertanto, la Cassazione ha riconosciuto la sostanza economica dell’operazione, evidenziando che essa ha determinato un aumento del patrimonio netto, dei finanziamenti bancari, del fatturato consolidato e degli utili ante imposte, oltre a facilitare la liquidazione dei soci di minoranza. Tale risultato non sarebbe stato ottenibile tramite il conferimento delle azioni, che avrebbe richiesto una perizia di stima e la conseguente divulgazione di informazioni riservate.
Con l’ordinanza in esame, la Corte ha ribadito che il leverage cash out non configura abuso del diritto se finalizzato al riassetto del gruppo societario, in linea con precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 7359/2020 e n. 25131/2021). Tuttavia, secondo la prassi amministrativa, operazioni simili possono essere considerate abusive quando non comportano un effettivo disinvestimento, configurandosi come cessioni indirette a sé stessi e rientrando nello schema di “operazione circolare” abusivo ex art. 10-bis della L. 212/2000 (cfr. principio di diritto AdE n. 20/2019 e interpello n. 537/2019).