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23 Gen 2025
News Terrin

Legittima la deroga al favor rei per esigenze di gettito erariale

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Con la sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità della previsione normativa che rende inapplicabile il principio del favor rei, sancita dall’art. 5 del D.lgs. 87/2024 (la c.d. Riforma sulle Sanzioni). Il favor rei è un principio cardine del diritto penale e amministrativo, secondo cui si applica sempre la norma più favorevole al reo, sia per quanto concerne l’abolitio criminis sia per la mitigazione delle sanzioni. Tuttavia, con l’art. 5 del D.lgs. 87/2024, il legislatore ha stabilito che le disposizioni più favorevoli in materia di sanzioni amministrative si applicano solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, rendendo inoperante il favor rei per le violazioni precedenti.

La posizione della Cassazione

I giudici di legittimità, nella sentenza 1274/2025, hanno analizzato la normativa di riferimento, rappresentata dall’art. 3 del D.lgs. 472/1997, che ai commi 2 e 3 prevede rispettivamente:

  • l’esclusione, salva diversa previsione normativa, della punibilità per fatti che, secondo una legge successiva, non costituiscono più violazioni;
  • l’applicazione della sanzione più favorevole in caso di leggi successive che stabiliscano differenti entità sanzionatorie.

La Cassazione ha evidenziato che il comma 2 dell’art. 3 del decreto citato, consente deroghe espressamente previste dalla legge, mentre il comma 3 non contempla tale possibilità. Per risolvere la questione, la Cassazione ha richiamato precedenti sentenze della Corte Costituzionale, tra le quali la n. 63/2019 e la n. 68/2021, che ammettono deroghe al principio di retroattività in mitius quando vi sono esigenze cogenti di tutela di interessi di rango costituzionale. Nel caso specifico, la previsione di sanzioni più leggere a partire dal 1° settembre 2024 mira a garantire un riassetto organico della disciplina sanzionatoria, evitando impatti negativi sul gettito erariale e sulle risorse già preventivate per il bilancio pubblico. Pur riconoscendo l’importanza del favor rei, i giudici di legittimità hanno ritenuto legittima la deroga a tale principio per ragioni legate a interessi pubblici di rango costituzionale, quali l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, sottolineando come la riduzione di risorse già preventivate “riversa direttamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionale altrettanto sensibili, quali le prestazioni sanitarie (art. 32 Cost.), scolastiche (art. 34 Cost.), di sicurezza pubblica”.

L’orientamento europeo

La decisione della Cassazione trova sostegno anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La sentenza del 24 luglio 2023, n. C-107/23, ha affermato che il principio di applicazione della legge più favorevole può essere derogato in presenza di interessi pubblici di pari rango.

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