Con l’entrata in vigore della Legge 238/2021, la redazione del bilancio per le holding industriali ha subito cambiamenti significativi.
L’articolo 2435-ter, comma 5, del Codice civile esclude le holding industriali dalle semplificazioni previste per le micro imprese e per il bilancio abbreviato, il che ha reso la redazione del bilancio d’esercizio più complessa, richiedendo una chiara distinzione tra le holding che rientrano o meno nelle definizioni di “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”, previste dall’articolo 2 della Direttiva 2013/34/UE.
Regole di Bilancio
Le holding che non rientrano nelle definizioni di “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria” di cui all’art. 2 della Direttiva 2013/34/UE, possono redigere il bilancio in forma ordinaria o applicare le semplificazioni in materia di bilancio abbreviato e per le micro imprese, qualora non superino i limiti dimensionali previsti, rispettivamente, dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.
In particolare, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata redigono uno Stato patrimoniale e un Conto economico secondo uno schema semplificato, sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario, predispongono la Nota integrativa con obblighi informativi ridotti ed infine sono esonerate anche dalla redazione della Relazione sulla gestione, a condizione che nella Nota integrativa sia presente l’informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti. Le micro imprese, invece, possono adottare schemi semplificati per lo Stato patrimoniale e il Conto economico, senza l’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario, della Nota integrativa e nemmeno della Relazione sulla gestione, salva l’indicazione in calce allo Stato patrimoniale dell’informativa su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, nonché dei compensi corrisposto ad amministratori e sindaci, compresa l’informativa sulle azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
D’altra parte, le holding che rientrano nelle definizioni di “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria” di cui all’art. 2 della Direttiva 2013/34/UE, devono predisporre un bilancio ordinario oppure abbreviato, ma in quest’ultimo caso vengono meno alcune semplificazioni. Sono tenute in ogni caso a redigere la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione, senza possibilità di esonero.