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25 Mar 2025
News Terrin

L’autoliquidazione dell’imposta di registro diventa una regola dal 2025

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A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore importanti modifiche in materia di imposte indirette diverse dall’IVA, introdotte dal D.lgs. 139/2024. Tra le novità più rilevanti, spicca il passaggio definitivo all’autoliquidazione dell’imposta di registro, come evidenziato nella circolare n. 2 del 14 marzo 2025 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Principali modifiche alla disciplina fiscale

Fino al 31 dicembre 2024, il sistema di autoliquidazione era un’eccezione limitata ai casi di registrazione degli atti notarili. Dal 2025, invece, diverrà la regola, con esclusione solo per alcuni atti giudiziari e quelli con registrazione a debito. La novità comporta che il soggetto obbligato al versamento non dovrà più attendere la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio delle Entrate, ma sarà tenuto a determinarla autonomamente. Oltre alla riforma dell’imposta di registro, il decreto prevede modifiche anche per le imposte ipotecarie e catastali (D.lgs. 347/90), l’imposta di bollo (DPR 642/72), l’imposta sostitutiva sui mutui (DPR 601/73) e i tributi speciali e tasse per i servizi ipotecari e catastali (DL 533/1954).

Implicazioni per la cessione d’azienda

Un’altra modifica rilevante riguarda la tassazione della cessione d’azienda. Come rilevato dall’Agenzia, sebbene non si tratti di una vera e propria innovazione, viene formalizzato un’interpretazione consolidata: per evitare che alla cessione sia applicata l’aliquota più elevata prevista per i singoli beni aziendali, è necessario che nell’atto siano chiaramente indicate le quote di corrispettivo imputabili alle diverse componenti aziendali. In questo modo, si garantisce l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,5% sulla quota imputabile ai crediti aziendali.

Uniformazione della tassazione sui contratti preliminari

Una vera innovazione riguarda invece i contratti preliminari, per i quali l’aliquota applicabile agli acconti non soggetti a IVA viene uniformata a quella delle caparre confirmatorie, riducendola dallo storico 3% allo 0,5%. Inoltre, viene stabilito che l’imposta proporzionale applicata al compromesso non potrà superare quella dovuta per il contratto definitivo, evitando così ai contribuenti la necessità di chiedere rimborsi qualora il definitivo risulti soggetto a IVA.

Nuove disposizioni sui diritti edificatori

Il legislatore ha inoltre recepito un orientamento giurisprudenziale in materia di diritti edificatori, prevedendo che i contratti che li trasferiscono siano assoggettati all’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3%. Questa novità si fonda sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16080 del 9 giugno 2021, che ha chiarito la natura di tali diritti ai fini fiscali.

Aggiornamento delle intestazioni catastali

Infine, è prevista una semplificazione nelle procedure di aggiornamento delle intestazioni catastali in caso di decesso dell’usufruttuario. Dal 2025, infatti, tale aggiornamento sarà effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni ricevute dall’Anagrafe Tributaria, eliminando l’onere per gli eredi di presentare una domanda di voltura. Tuttavia, resta possibile per gli interessati segnalare eventuali correzioni o aggiornamenti da effettuare.

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