A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore la disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), dopo aver ottenuto l’approvazione della Commissione Europea. Un passaggio cruciale per gli Enti del Terzo Settore (ETS), che potranno finalmente beneficiare di un regime fiscale armonizzato e conforme alle normative comunitarie.
L’approvazione europea e il nuovo quadro normativo
L’Unione Europea, attraverso una comfort letter della Direzione generale Concorrenza, ha confermato la compatibilità delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore (CTS) con la normativa sugli aiuti di Stato. In particolare, si è stabilito che le agevolazioni non costituiscono aiuti di Stato in quanto destinate ad attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.
Con questa approvazione, il nuovo regime fiscale entrerà in vigore e sostituirà le attuali disposizioni del TUIR e le norme speciali oggi applicate agli ETS, come il regime agevolato della Legge 398/1991 e il dimezzamento dell’IRES previsto dall’art. 6 del DPR 601/1973.
Impatto sulle agevolazioni fiscali e sulla natura commerciale degli ETS
Uno degli aspetti chiave della riforma riguarda la distinzione tra attività commerciali e non commerciali degli ETS. Secondo l’art. 79 del CTS, un’attività svolta da un ETS non sarà considerata commerciale se:
- viene effettuata a titolo gratuito;
- i corrispettivi ricevuti non superano i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta, e per un massimo di tre anni consecutivi.
Inoltre, gli enti con qualifica di impresa sociale potranno usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 18 del D.lgs. 112/2017, che consentono la detassazione degli utili reinvestiti nell’attività istituzionale.
Effetti per gli enti non iscritti al RUNTS
La riforma avrà effetti anche sugli enti non iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In particolare, verrà modificato l’art. 148, co. 3 del TUIR, escludendo dalla decommercializzazione i corrispettivi specifici per gli enti associativi non commerciali con finalità culturali e il regime della Legge 398/1991 non sarà più applicabile, salvo che per le associazioni sportive dilettantistiche.
Fine delle ONLUS e obbligo di scelta
Le organizzazioni classificate come ONLUS saranno particolarmente coinvolte dalla riforma, poiché il loro regime fiscale verrà abolito. Le ONLUS avranno tre opzioni entro il 31 marzo 2026:
- iscriversi al RUNTS, accedendo alle agevolazioni previste per gli ETS in base alla natura dell’ente e dell’attività svolta;
- rimanere fuori dal Terzo Settore, operando secondo la disciplina fiscale ordinaria;
- sciogliersi, con l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro.
Sul piano dell’IVA, alcune norme agevolative del DPR 633/1972, attualmente riferite alle ONLUS, verranno applicate ai soli enti del Terzo Settore di natura non commerciale, garantendo continuità alle esenzioni nel settore socio-sanitario e assistenziale.