NEWS
30 Ott 2024
News Terrin

La Corte costituzionale conferma l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP

CONDIVIDI

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2024 depositata il 29 ottobre 2024, ha ribadito la legittimità dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile dell’IRAP, come previsto dall’art. 14, co. 1, del D.lgs. 23/2011 e dall’art. 5, co. 3, del D.lgs. 446/97. Questa decisione conferma quanto stabilito precedentemente dalla medesima Corte nella sentenza n. 21/2024, che aveva escluso l’applicabilità dei principi affermati nella sentenza n. 262/2020, relativa all’indeducibilità dell’IMU ai fini IRES.

Dettagli della sentenza

La sentenza n. 171/2024 ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e di Reggio Emilia, che avevano contestato l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP per presunta violazione degli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione. In particolare, i giudici costituzionali hanno sottolineato che “la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline” evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza n. 262 del 2020, per la deducibilità dell’IMU ai fini IRES, non possano essere estese anche all’IRAP.

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate, affermando che:

  1. principio di capacità contributiva: l’indeducibilità dell’IMU dall’Irap non viola il principio di capacità contributiva, poiché l’Irap non colpisce il reddito netto prodotto dall’impresa, ma una grandezza diversa, ovvero il reddito al lordo delle imposte indeducibili;
  2. divieto di doppia imposizione: non vi è violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto i presupposti di IMU e IRAP sono differenti;
  3. principio di uguaglianza e libertà di iniziativa economica: la Corte ha respinto anche le argomentazioni relative alla violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), sottolineando l’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali.

Questa decisione mette fine alle speranze per le imprese di ottenere rimborsi IRAP a seguito della pronuncia della Corte n. 262/2020, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della totale indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali ai fini delle imposte dirette.

La sentenza n. 171/2024 conferma quindi la linea di indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’IRAP, consolidando un orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente i due tributi e le rispettive basi imponibili.

CONDIVIDI