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04 Set 2024
News Terrin

La Cassazione riconosce il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da una società c.d. “veicolo” nell’ambito di un’operazione di merger leveraged buy out (MLBO)

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Nella sentenza n. 22608 del 9 agosto scorso, i giudici di legittimità affermano che l’Iva dovuta o assolta da una società veicolo, qualora correlata ad acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione dell’operazione di fusione preceduta da acquisizione con indebitamento, è in linea di principio detraibile qualora la società risultante dalla fusione con la società target sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo Iva e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione.

In particolare, la Suprema Corte riconosce la natura preparatoria delle attività svolte dalla società veicolo rispetto all’operazione complessiva, che culmina nella fusione tra la società veicolo e la società target, con la prosecuzione dell’attività commerciale, nello schema tipico delle operazioni di MLBO.

Come si legge nella sentenza, “ai fini Iva l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata”. Ne deriva che il sostenimento da parte della società veicolo dei c.d. “costi di transazione” relativi alle consulenze, spese legali e due diligence, orientati all’acquisizione delle partecipazioni azionarie “fa di tale ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio”.

Infatti, per il principio di neutralità immanente al regime dell’Iva, le spese di investimento effettuate ai fini di un’operazione orientata all’esercizio finale dell’attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche, non rilevando il momento in cui si realizzano da parte di un ente le prime operazioni attive.

La decisione dei Giudici, contraria alla posizione assunta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, si fonda sui principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui gli atti preparatori all’esercizio di un’attività economica sono da intendersi già parte integrante dell’attività economica medesima.

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