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12 Dic 2024
News Terrin

Iscrizione al VIES per imprese extra-UE: garanzia di almeno 50 mila euro

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Il DM 4.12.2024, firmato dal Viceministro Maurizio Leo, introduce l’obbligo per le imprese extra-UE di fornire all’Agenzia delle Entrate una specifica garanzia, per iscriversi nell’archivio VIES al fine di effettuare operazioni intracomunitarie in Italia. Un’altra misura parte delle iniziative per contrastare le frodi IVA.

Con il Decreto in commento è data attuazione al comma 7-quater dell’art. 35 del DPR 633/72 – introdotto dal D.lgs. 13/2024 – ai sensi del quale, per i soggetti non residenti in un paese UE o in uno dei paesi aderenti allo Spazio economico europeo che operano in Italia tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nell’archivio VIES avviene previo rilascio di un’idonea garanzia.

Tipologia di garanzie

L’art. 1 del DM in esame, in corso di pubblicazione nella G.U., prevede tre tipologie di garanzie:

  • Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • Fideiussione bancaria;
  • Polizza fideiussoria.

Le suddette garanzie, rilasciate ai sensi dell’art. 1 della L. 348/1982, devono avere un valore massimale di almeno 50 mila euro e la durata minima dovrà essere di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna, dopo di che non deve essere rinnovata.

E per i soggetti già iscritti?

I soggetti già iscritti nell’archivio VIES devono fornire la garanzia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che conterrà le disposizioni attuative del decreto in commento. In caso di mancata ottemperanza, l’Agenzia delle Entrate avvierà la procedura di esclusione dall’archivio, notificando l’interessato via PEC o raccomandata AR.

Analisi del rischio

L’art. 4 del DM affida all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza il compito di effettuare le dovute analisi del rischio per identificare i rappresentanti fiscali di soggetti residenti in paesi extra-UE non aderenti allo Spazio economico europeo che potrebbero non rispettare gli obblighi di verifica della documentazione. Inoltre, il DM specifica che anche i soggetti stabiliti nel Regno Unito sono inclusi nell’obbligo di garanzia, ma possono evitarlo scegliendo di operare in Italia tramite identificazione diretta invece che mediante un rappresentante fiscale.

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