Con la risposta ad interpello n. 236, pubblicata il 29 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle nuove disposizioni sanzionatorie per le cessioni intracomunitarie di beni, introdotte con il D.lgs. 87/2024 (la c.d. Riforma sulle Sanzioni). Tali disposizioni prevedono una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata per le cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni non risultano pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
Contesto normativo e decorrenza delle nuove disposizioni
L’art. 2 del D.lgs. 87/2024 ha modificato l’art. 7 del D.lgs. 471/97, introducendo una nuova sanzione per chi effettua cessioni intracomunitarie senza addebito d’imposta, qualora i beni non siano trasferiti nello Stato membro entro 90 giorni. Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata e l’IVA versata. Secondo l’articolo 5 del D.lgs. 87/2024, le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Questo significa che le cessioni effettuate prima di tale data non sono soggette alla nuova disciplina sanzionatoria, ma alle sanzioni previste dall’articolo 6 del D.lgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell’imposta non applicata.
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Nella risposta 236/2024, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 39 del DL 331/93, secondo il quale il discrimine per le cessioni intracomunitarie sia il momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni, consegnati in Italia, ovvero la data di emissione anticipata della fattura. Inoltre, nella risposta citata, viene richiamato anche l’art. 41 co. 1 del medesimo decreto, secondo il quale tra i requisiti per le cessioni intracomunitarie è presente anche l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro Stato membro (si precisa che, su quest’ultimo requisito, si è pronunciata la C.G.T. II del Lazio con la sentenza n. 2338/2024, prevedendo che la dichiarazione del cessionario di ricezione della merce, sebbene postuma, non incide sul beneficio del regime di non imponibilità IVA).
In conclusone, l’Agenzia ha chiarito che per le cessioni intracomunitarie effettuate entro il 31 agosto 2024, la violazione si configura se i beni non sono stati trasferiti nello Stato membro di destinazione, “stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione”. Di conseguenza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente prima del 1° settembre 2024.
L’Agenzia ha inoltre specificato che il cedente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, integrando le fatture emesse senza IVA e versando la maggiore imposta, oltre a sanzioni e interessi. Il cessionario UE, se non identificato ai fini IVA in Italia, può recuperare l’IVA tramite la procedura di rimborso prevista dall’articolo 38-bis2 del DPR 633/72.