La legge di Bilancio 2023, L. 197/2022, ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, volta a sanare le violazioni relative alle imposte e al monitoraggio fiscale. Tale regolarizzazione è rivolta alle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali.
Nella Circolare 30/E/2023 è stato confermato che, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato le cripto-attività, ai sensi dell’art. 1 commi 138-142 L. 197/2022, egli deve fornire agli intermediari od operatori coinvolti nella gestione delle attività una copia della dichiarazione e della relativa documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate. Questo consente agli intermediari di assumere come costo di acquisto quello indicato nella dichiarazione, sia nel regime del risparmio amministrato sia in quello dichiarativo.
Con riferimento alla domanda di regolarizzazione, l’Agenzia ha chiarito che il valore da indicare è quello di mercato al termine del periodo d’imposta, sia nel caso di cripto-attività detenute in regime di risparmio amministrato che in regime dichiarativo.
Tuttavia, l’importanza del valore indicato nella dichiarazione di regolarizzazione non influisce sulla determinazione della plusvalenza, di cui all’art.68, c.9-bis del TUIR, la quale è costituita dalla differenza tra il valore del corrispettivo percepito e il costo d’acquisto. L’amministrazione finanziaria ricorda che il suddetto costo deve essere documentato con elementi certi da cui si evinca con certezza la riconducibilità al soggetto istante, come ad esempio contabili bancarie, wallet address o numeri di transazioni, altrimenti il costo è pari a zero.
In merito alla compilazione del quadro RW, l’Agenzia delle Entrate precisa che deve essere compilato un rigo per ogni “wallet” o “conto digitale”, predisponendo un prospetto nel quale vengono specificati i valori di ogni singola attività, da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria qualora ne faccia esplicita richiesta.
Infine, per coloro che non hanno adempiuto alla regolarizzazione prevista dalla legge di Bilancio 2023, non possono più beneficiare delle misure premiali della disciplina in questione. Pertanto, ne consegue l’applicazione del ravvedimento ex art. 13 del D.lgs. 472/97 commisurato alle sanzioni ordinarie, ovvero nella misura minima del 3%, ex art. 5 del DL 167/90, senza l’applicazione del raddoppio previsto per la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Nel caso di omessa indicazione dei redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, sarà necessario rimuovere l’inadempimento mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall’art. 43 del DPR 600/73, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione originaria.