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17 Ott 2024
News Terrin

Il Registro dei Titolari Effettivi rimane sospeso

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Con la recente ordinanza n. 8248/2024, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio sul Registro dei Titolari Effettivi, rimettendo sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Una decisione che arriva quasi un anno dopo la prima sospensione del Registro in commento da parte del TAR del Lazio, lasciando ancora irrisolti molti dubbi sollevati da diverse associazioni fiduciarie relativi alle comunicazioni da effettuare.

Le Questioni Interpretative

Le questioni interpretative sollevate riguardano principalmente:

  1. Definizione di “istituti giuridici” di cui alla direttiva (Ue) 2015/849, come modificata dalla direttiva (Ue) 2018/843: La Corte dovrà chiarire se questa nozione si riferisce a un insieme organico di norme e principi che regolano un fenomeno sociale, a una specifica operazione economico-giuridica, o a tipologie di operazioni con caratteristiche affini ai trust;
  2. Portata normativa delle notifiche: Si chiede se le notifiche degli Stati membri e le relazioni della Commissione Europea abbiano valore normativo vincolante o siano atti meramente ricognitivi;
  3. Affinità tra mandato fiduciario e trust: La Corte dovrà valutare se i mandati fiduciari delle società fiduciarie possano essere considerati affini ai trust per assetto e funzioni;
  4. Proporzionalità dell’inclusione dei mandati fiduciari: Si discute se l’inclusione dei mandati fiduciari tra gli istituti giuridici affini ai trust sia proporzionata;
  5. Invalidità di alcune disposizioni della direttiva (Ue) 2015/849: Alcune disposizioni della direttiva richiamata potrebbero essere in contrasto con il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e il principio dell’effetto utile;
  6. Conformità delle norme italiane: La Corte dovrà verificare se le norme italiane siano conformi alla direttiva europea, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20).

La Sospensione del Giudizio

Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio a causa della delicatezza delle questioni coinvolte. La sospensione è stata necessaria per evitare che le società fiduciarie fossero obbligate a fornire informazioni sui titolari effettivi in una situazione di incertezza normativa. La decisione di sospensione ha limitato i propri effetti alle sole società fiduciarie, anche se la questione riguarda l’intero sistema di attuazione della direttiva del 2018.

Ulteriori quesiti rimessi alla Corte di Giustizia Ue

Con l’ordinanza n. 8245/2024, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue due ulteriori quesiti che si aggiungono a quelli già rimessi alla Corte con l’ordinanza n. 8248/2024. Le due questioni riguardano l’art. 31 della direttiva (Ue) 2015/849, in particolare:

  • Se il paragrafo 4 sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella parte in cui viene consentito l’accesso a qualunque persona fisica o giuridica “che possa dimostrare un legittimo interesse” senza precisare e delimitare la nozione stessa di “legittimo interesse”, ma rimettendone la definizione alla piena discrezionalità degli Stati membri;
  • Se le garanzie previste dal paragrafo 7-bis, in relazione al diritto ad un ricorso amministrativo contro decisioni che derogano all’accesso limitato, siano compatibili con il DM 55/2022 nella parte in cui conferiscono ad un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di esprimersi determinando l’irreversibile effetto dell’ostensione dei dati e prevedendo solo in una fase successiva il diritto ad un ricorso giurisdizionale azionabile dal titolare effettivo.

Conclusione

La decisione del Consiglio di Stato di rimettere le questioni alla Corte di Giustizia Europea evidenzia la complessità e l’importanza delle questioni interpretative legate al Registro dei Titolari Effettivi. La risposta della Corte sarà cruciale per chiarire le norme applicabili e garantire una corretta attuazione della normativa europea in materia.

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