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10 Ott 2024
News Terrin

Il diritto di recesso del socio è legittimo in presenza di una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni

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Con sentenza n. 20546/2022, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del recesso di un socio da una S.p.A., a seguito dell’approvazione di una delibera che rimuoveva dallo statuto la clausola di prelazione prevista in caso di trasferimento delle azioni.

La Suprema Corte ha ricordato che al fine di accertare la legittimità del recesso, a norma dell’art. 2437, comma 2 lett. b), c.c. è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente (nel caso di specie diritto di prelazione del socio), indipendentemente se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.

In particolare, osserva la Corte, se si desse ingresso (ai fini di ammettere il recesso) a un ragionamento sulla “rilevanza sostanziale” della modifica statuaria si introdurrebbero “valutazioni discrezionali e soggettive” che minerebbero “alla radice la condizione di uscita da una società”; quando il legislatore ha inteso dare rilevanza a valutazioni di questo genere lo ha espressamente sancito (v. art. 2437, comma 1 lett. a), c.c.). Ne consegue che nell’ipotesi in cui il legislatore non abbia espressamente valorizzato tale ulteriore requisito significa che “ai fini del recesso è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni”.

Al di fuori delle ipotesi in cui è lo stesso legislatore ad avvertire l’esigenza di indicare che la modifica debba avere una incidenza sostanziale, rileva dunque il mero fatto in sé della modifica della clausola senza dover indagare se tale modifica abbia o meno un impatto significativo.

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