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17 Gen 2025
News Terrin

Il conferimento da parte di un socio in conto capitale non crea diritto al rimborso: è valida la cessione del credito inesistente

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Con ordinanza n. 33957/2022, la Corte di Cassazione interviene sul delicato tema della cessione del credito del socio in conto capitale, fornendo preziose indicazioni operative in materia di rapporti tra soci e società. L’ordinanza affronta la questione della validità della cessione di un credito non esistente, con particolare riferimento alla posizione del socio che ritiene di vantare un diritto di credito verso la società per versamenti effettuati come “conferimento”.

Secondo la Suprema Corte, la cessione a titolo oneroso di un credito inesistente non è inficiata da nullità per mancanza dell’oggetto e determina l’attribuzione al cessionario della garanzia di cui all’art 1266, comma 1, del Codice civile, che impone al cedente di garantire l’esistenza del credito al momento della cessione. Questa impostazione comporta rilevanti conseguenze pratiche: il cessionario resta vincolato al pagamento del prezzo pattuito, che mantiene la sua causa giustificativa, mentre può avvalersi delle garanzie previste dalla legge.

Di particolare interesse è l’obiter dictum che la Corte dedica alla qualificazione dei versamenti effettuati dai soci in favore della società.

Il Collegio ha ricordato le diverse qualificazioni da dare ai versamenti di denaro a vario titolo eseguiti alle società di capitali dai relativi soci, distinguendo:

  • finanziamenti soci in senso stretto: sono contratti di mutuo fra società e socio e il danaro ricevuto dalla società viene iscritto fra i debiti verso i soci e deve essere restituito dalla società al socio, il quale, se cede a terzi la propria quota nel capitale sociale, conserva il diritto al rimborso del prestito.
  • versamenti in conto capitale: non comportano il diritto del socio al rimborso, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale; in questo caso, la restituzione al conferente del capitale versato è meramente eventuale, in quanto subordinata al fatto che la società venga liquidata e il patrimonio sociale sia capiente, una volta pagati i creditori;
  • versamenti in conto futuro aumento di capitale: contraddistinti da un diritto del socio al rimborso, condizionato alla mancata deliberazione dell’aumento di capitale programmato.

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