L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 89 dell’11 aprile 2024, ha qualificato i sacchetti di caffè, le bevande omaggio e i prodotti di merchandising assegnati ai dipendenti da una società che produce e commercializza caffè come fringe benefit, rientranti nel reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del Tuir.
In particolare, la società istante – appartenente ad un gruppo quotato internazionale che produce e commercializza caffè, prodotti affini e complementari, sia all’ingrosso che al dettaglio, mediante la gestione di ristoranti, bar, caffè, negozi e punti vendita – dichiara che in una delle proprie caffetterie sita in Italia è impiegato un team esperto e particolarmente formato che tosta, miscela e conserva il caffè, destinato poi al banco per la vendita diretta ai clienti.
Al fine di garantire la formazione dei propri collaboratori, l’istante ha elaborato un documento – la “Partner Guide” – che contiene indicazioni di dettaglio sull’impiego presso la società. Tale documento prevede un’apposita sezione, dedicata ai termini e alle condizioni non contrattuali del rapporto di lavoro, in cui sono elencati i benefit previsti per i dipendenti, tra cui una bevanda omaggio giornaliera scelta dall’azienda e un sacchetto di caffè selezionato, assegnato ai collaboratori una volta al mese. Inoltre, l’azienda dichiara di prevedere occasionalmente prodotti di merchandising volti a diffondere l’immagine aziendale. L’obiettivo dell’istante è quello di rendere consapevoli i collaboratori sui prodotti venduti, nell’esclusivo interesse dell’azienda. Proprio per tale ragione, la società ritiene che i beni erogati non generino reddito imponibile.
Di parere discordante si dichiara, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, secondo cui i beni assegnati dall’istante ai collaboratori rientrano tra i redditi da lavoro dipendente. Infatti, nel caso di specie vi è l’assenza di obblighi contrattuali specifici in capo al dipendente; inoltre, tali omaggi, per quanto utili alla strategia aziendale, vanno di fatto a soddisfare un’esigenza propria del singolo lavoratore e costituiscono un vero e proprio arricchimento. Per tale ragione i beni omaggio vanno qualificati come fringe benefit e sottoposti alla relativa tassazione, nel caso in cui il loro valore superi il limite previsto dal comma 3 dell’art. 51 del Tuir (innalzato per il solo periodo d’imposta 2024, dalla Legge di Bilancio).
Per concludere, scrive l’Agenzia, solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo e successiva restituzione del bene può considerarsi prevalente l’interesse del datore di lavoro e, dunque, possibile l’esclusione dei beni assegnati dalla tassazione in capo al dipendente.