Il D. lgs. 180/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2024, introduce nuovi criteri di territorialità IVA per gli eventi resi virtualmente e i relativi servizi di accesso, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Queste modifiche, in conformità alla direttiva 2022/542/UE, mirano a garantire che l’imposta sia applicata nel luogo di effettivo consumo dei servizi.
Contesto normativo
Il D. lgs. 180/2024 modifica l’art. 7-quinquies del DPR 633/72, disciplinando puntualmente la fattispecie degli eventi resi in modalità virtuale. Fino ad ora, in base alla disposizione richiamata, le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative, comprese fiere ed esposizioni, erano considerate effettuate nel territorio dello Stato se materialmente svolte in Italia; nulla, invece, era previsto per gli eventi in streaming. Dal 2025, tali prestazioni, quando rese virtualmente, seguiranno specifici criteri di territorialità, già in precedenza affermati a livello di prassi dall’Agenzia delle Entrate ed ora codificati a livello normativo.
Prestazioni B2C
Per le prestazioni B2C, il nuovo criterio di territorialità stabilisce che i servizi resi virtualmente si considerano effettuati nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato o residente in Italia (senza domicilio all’estero). Questo significa che, ad esempio, un corso di formazione online erogato da una società belga a un consumatore italiano sarà soggetto ad IVA in Italia.
Prestazioni B2B
Per le prestazioni B2B, la nuova formulazione dell’art. 7-quinquies esclude l’applicazione del criterio del luogo di effettivo svolgimento, ai fini della territorialità dell’imposta, per i servizi di accesso a manifestazioni virtuali. Da ciò deriva che, da un lato, i servizi per l’accesso a eventi fisici continueranno a essere assoggettati ad IVA nel luogo di svolgimento dell’evento, dall’altro, per gli eventi virtuali, l’IVA sarà applicata nel luogo di stabilimento del committente, in applicazione della regola generale di cui all’art. 7-ter. Ad esempio, i diritti di accesso ad un evento in streaming resi da una società francese a una società italiana saranno rilevanti ai fini IVA in Italia.
Implicazioni pratiche
Alla luce della modifica normativa e sulla base delle nuove regole di territorialità IVA per gli eventi in streaming, le imprese dovranno prestare particolare attenzione alla determinazione del luogo di domicilio, residenza o stabilimento dei committenti, per evitare errori nell’applicazione dell’imposta.