Con la risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i criteri interpretativi relativi all’art. 30, co. 2, lett. c) del DPR n. 633/1972, introducendo un significativo mutamento rispetto alla prassi finora consolidata in materia di rimborsabilità dell’IVA assolta su opere realizzate su beni di terzi.
Il contesto normativo e l’orientamento previgente
In base alla formulazione del citato articolo 30, il contribuente può chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile, se superiore a cinque milioni di lire, ovvero 2.582,28 euro, anche per l’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili. Tuttavia, secondo precedenti risoluzioni (in particolare la n. 179/E del 2005), tale facoltà era esclusa per opere eseguite su beni immobili di terzi, in quanto considerate non ammortizzabili dal soggetto esecutore in virtù dei principi civilistici e contabili. Tali opere venivano classificate come oneri pluriennali e non come beni ammortizzabili, privando il contribuente del diritto al rimborso dell’IVA, pur in presenza del diritto alla detrazione.
Il nuovo orientamento della giurisprudenza
Un’ampia evoluzione giurisprudenziale ha condotto a un’interpretazione più ampia e conforme al principio di neutralità dell’IVA, culminata nella sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In tale pronuncia, la Corte ha chiarito che il concetto di “beni ammortizzabili” deve essere inteso in senso lato, comprendendo anche i beni utilizzati in forza di un titolo giuridico (ad esempio, locazione o comodato) che garantisca la disponibilità per un periodo significativo, a condizione che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale.
Le Sezioni Unite hanno pertanto affermato l’equivalenza sostanziale tra detrazione e rimborso dell’IVA, estendendo il diritto al rimborso anche in relazione a investimenti non formalmente iscritti tra i beni ammortizzabili, ma comunque destinati all’attività economica del soggetto passivo per un periodo medio-lungo.
Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Alla luce della citata pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come superata la precedente interpretazione fornita con la risoluzione n. 179/E del 2005. La nuova prassi, espressa nella risoluzione n. 20/E/2025, riconosce dunque il diritto al rimborso dell’IVA assolta per interventi di miglioramento, trasformazione o ampliamento su beni di terzi, purché sussistano:
- la strumentalità del bene rispetto all’attività economica;
- un titolo giuridico che ne assicuri il possesso o la detenzione per un tempo apprezzabile;
- un investimento economicamente significativo, non qualificabile come costo d’esercizio.
Implicazioni operative
Tale apertura interpretativa ha rilevanti effetti pratici, soprattutto per operatori economici che realizzano interventi su beni non di proprietà, come nel caso di locazioni commerciali o comodati d’uso. I contribuenti, al ricorrere delle condizioni sopra indicate, potranno richiedere il rimborso dell’IVA in sede di dichiarazione annuale, agevolando la gestione finanziaria dei propri investimenti e rafforzando il principio comunitario di neutralità fiscale dell’IVA.
La nuova posizione dell’Amministrazione finanziaria rappresenta, pertanto, un cambio di paradigma rilevante, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si attende ora l’adeguamento operativo da parte degli Uffici territoriali, ai quali le Direzioni regionali sono chiamate a garantire uniformità applicativa, come specificato nella risoluzione stessa.