La circolare del MEF n. 2/DF del 16/07/2024 ha fornito interessanti chiarimenti con riferimento all’esenzione ai fini IMU prevista per gli enti non commerciali in caso di immobili concessi in comodato oppure temporaneamente non utilizzati.
Con riferimento al comodato, l’esenzione IMU trova applicazione in caso di collegamento funzionale o strutturale tra comodante e comodatario.
Il collegamento funzionale si concretizza alternativamente in due casi:
- quando il comodatario svolge all’interno dell’immobile le attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) Dlgs 504/92 con modalità non commerciali, che siano al tempo stesso accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità.
La strumentalità sussiste nel momento in cui l’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi del concedente. L’esempio proposto è quello di un’attività di doposcuola o di assistenza diretta a particolari categorie di studenti esercitata con modalità non commerciale all’interno di un immobile concesso in comodato da un comodante che svolge attività didattica. Altro esempio è quello di una comodante che svolge attività sanitaria/assistenziale che concede un immobile in cui sarà svolta attività di ospitalità ai famigliari degli assistiti oppure agli operatori sanitari.
- sempre nel presupposto che nell’immobile vengano svolte le attività istituzionali di cui sopra con modalità non commerciali, quando il comodante detenga in forza di una norma statutaria la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione dell’ente comodatario.
Il collegamento strutturale, invece, è legato al concetto di utilizzo ad opera del comodatario in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale deve sussistere un rapporto di strumentalità compenetrante. Esempio che viene proposto è il caso di un ente religioso che concede in comodato un immobile ad una fondazione costituita dallo stesso ente religioso per il miglior perseguimento delle proprie attività di beneficenza e assistenza.
Sempre in tema di utilizzo, inoltre, viene chiarito che l’inutilizzo temporaneo non determina la perdita dell’agevolazione di default, dovendosi andare a verificare se dall’inutilizzo discenda il venir meno del rapporto di strumentalità allo svolgimento dell’attività istituzionale. Qualora, infatti, il temporaneo inutilizzo non comporti il venir meno del vincolo di strumentalità, quest’ultimo assicura la continuità del diritto all’esenzione da IMU.