Il Consiglio Nazionale del Notariato ha recentemente pubblicato lo studio n. 100-2024/T che fornisce i primi chiarimenti alle modifiche introdotte dal D.lgs. 139/2024 al Testo Unico dell’Imposta di Successione e Donazione (TUS), le quali stabiliscono che le donazioni, i patti di famiglia e le successioni ereditarie sono esenti da imposte se riguardano:
- quote di controllo di società di capitali aventi per oggetto l’attività di holding sia mista che pura e attività di mero godimento mobiliare o immobiliare;
- quote di qualunque entità in qualsiasi società di persone.
Le suddette modifiche saranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Dettagli delle modifiche
Nello specifico, è stato riformulato l’art. 3, co. 4-ter del D.lgs. 346/1990 (TUS), il quale chiarisce che l’esenzione si applica nei seguenti casi di trasferimento:
- d’azienda, posto che il beneficiario debba proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento;
- di quote di Srl o azioni di Spa, posto che il beneficiario deve detenere il controllo della società (almeno il 50,01% del capitale sociale) per non meno di cinque anni;
- di quote di partecipazione al capitale di società di persone, posto che il beneficiario mantenga la titolarità della quota per almeno cinque anni.
Interpretazioni precedenti
Sino ad oggi, l’Amministrazione finanziaria ha interpretato la normativa vigente applicando l’esenzione in modo più restrittivo. Infatti, per le quote di società di persone, l’esenzione era condizionata alla prosecuzione dell’attività d’impresa (Risoluzione n. 446/E/2008), mentre per le quote e azioni di società di capitali, l’esenzione non era concessa se il trasferimento non permetteva al beneficiario di mantenere, seppur indirettamente, il controllo dell’azienda familiare (Interpello n. 552/2021).
Pertanto, la nuova norma elimina le precedenti incoerenze chiarendo che l’esenzione si applica indipendentemente dalla presenza di un’azienda nel patrimonio della società le cui quote sono oggetto di trasferimento. Nelle società di capitali, il presupposto dell’esenzione è il mantenimento del controllo per almeno cinque anni, mentre nelle società di persone è sufficiente mantenere la partecipazione per lo stesso periodo.