Dal prossimo 1° luglio 2024, in base a quanto disposto dall’art.1, comma 94, L. n. 213/2023, entrerà in vigore il divieto di utilizzare in compensazione crediti fiscali in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a 100.000 Euro.
La novità, introdotta dalla Legge di bilancio2023, è stata recentemente oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 1/2024 di Assonime.
Il divieto di compensazione riguarderebbe qualsiasi tipo di credito a disposizione, ad esempio quelli derivanti da bonus edilizi ovvero i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.
L’inibizione alla compensazione viene meno qualora i debiti iscritti a ruolo vengano estinti completamente. Pertanto, il pagamento parziale dei ruoli in modo tale da ridurre l’esposizione sotto la soglia limite non consentirebbe di rende nuovamente operativo l’istituto della compensazione.
La nuova disposizione non sostituisce la previsione di cui all’art. 31 D.L. 78/2010, che impedisce la compensazione orizzontale qualora gli importi iscritti a ruolo scaduti siano superiori a 1.500 Euro.
Le due norme, infatti, operano su piani diversi, in quanto la prima impedisce la compensazione tout court del debito, mentre la seconda fa salva la facoltà di compensare la parte eccedente.
Infine, dalla lettura della normativa parrebbe che il divieto alla compensazione permanga anche in caso di pagamento dilazionato, fino al momento dell’integrale estinzione del debito tributario.