Con l’approvazione di un emendamento al DL 131/2024 (c.d. decreto Salva infrazioni) da parte della Camera dei Deputati, viene abrogata la norma che esclude da IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte del solo rimborso del relativo costo. Questa modifica, in attesa dell’esame del Senato, entrerà in vigore per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data, purché non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Contesto normativo e giurisprudenziale
L’emendamento recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia UE espresso nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020), secondo cui il distacco di personale è una prestazione imponibile ai fini IVA anche se effettuata a fronte del mero rimborso dei costi del personale distaccato. Di conseguenza, si intende abrogare l’art. 8, co. 35, della L. 67/1988.
Orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa
L’art. 8, co. 35, della L. 67/1988, che esclude da IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte del solo rimborso del relativo costo, è stato ritenuto incompatibile con il diritto comunitario. La Corte di Giustizia UE (causa C-94/19) ha stabilito che l’onerosità della prestazione implica un “nesso diretto” tra la prestazione e la controprestazione, indipendentemente dall’importo del corrispettivo.
Prima della sentenza della Corte di Giustizia UE, l’orientamento della Suprema Corte non era univoco. Alcune sentenze ritenevano che la somma eccedente il rimborso del costo del personale distaccato fosse soggetta a IVA, mentre altre limitavano l’irrilevanza ai fini IVA al caso in cui il rimborso fosse esattamente pari ai costi sostenuti dal distaccante.
La giurisprudenza italiana successiva alla citata sentenza ha generalmente escluso l’applicazione dell’art. 8, co. 35, ritenendolo recessivo rispetto alla disciplina comunitaria. Tuttavia, l’ordinanza n. 16234/2024 delle Suprema Corte ha ritenuto che l’esclusione da IVA si applichi se il distacco del personale avviene a fronte del mero rimborso dei costi sostenuti dal distaccante.
A fronte dell’orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione finanziaria ha interpretato l’art. 8, co. 35, ritenendo che l’esclusione da IVA operi solo se è rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato. Se le somme rimborsate sono superiori o inferiori al costo, l’intero importo è imponibile.
Retroattività
L’associazione Assonime, con la circolare n. 8 del 19 maggio 2020, osserva che, tendenzialmente le pronunce della Corte di Giustizia UE hanno efficacia retroattiva, tuttavia, l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti impone di ritenere che solo a seguito della modifica normativa la sentenza possa produrre effetti nell’ordinamento nazionale.