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28 Feb 2025
News Terrin

Distacco del personale con IVA anche senza mark-up

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Con la recente risposta a interpello n. 38, pubblicata il 18 febbraio 2025 dall’Agenzia delle Entrate, viene confermata la nuova disciplina che prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale. L’art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19), ha abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, sancendo che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, qualora vi sia un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Applicazione della nuova disciplina

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”. Nella risposta a interpello viene esaminato un caso in cui il distacco del personale prevede unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla società distaccante (inclusi oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità. Secondo i principi della Corte di Giustizia UE espressi nella sentenza dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19), la prestazione di distacco assume rilevanza IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto, ovvero quando “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”. L’Agenzia delle Entrate conferma che l’operazione è considerata onerosa anche in presenza del solo riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, indipendentemente dall’assenza di un mark-up. Secondo l’Amministrazione finanziaria, è riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto”, nell’accezione della Corte di Giustizia UE, tra la prestazione della distaccante e la controprestazione della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato “si condizionano reciprocamente”.

Posizione dell’Agenzia delle Entrate

La società istante riteneva che il distacco del personale non avesse rilevanza ai fini IVA, sostenendo che il rimborso erogato non avesse natura di corrispettivo. Tuttavia, l’Agenzia, applicando l’art. 16-ter del DL 131/2024, ha chiarito che il distacco è soggetto a IVA anche nel caso in cui il rimborso riguardi esclusivamente il costo effettivo del lavoratore. La nuova disciplina si applicherà esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Implicazioni per le imprese

Le aziende che ricorrono al distacco del personale dovranno quindi adeguarsi alla nuova normativa, che comporta l’assoggettamento a IVA dell’operazione, anche in assenza di un mark-up e l’individuazione del corrispettivo imponibile negli importi versati dalla società distaccataria alla distaccante per ciascun lavoratore, comprensivi di tutti gli oneri contributivi e assicurativi.

Regime transitorio e applicazione retroattiva

Non sono state fornite indicazioni specifiche sul regime transitorio, ma la normativa prevede che i comportamenti adottati dai contribuenti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni siano considerati validi. Pertanto, le aziende che hanno applicato l’IVA conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia UE non subiranno contestazioni. Analogamente, chi non ha applicato l’IVA in base alla normativa vigente fino al 2024 non sarà soggetto a rettifiche retroattive.

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