Con l’entrata in vigore del decreto Salva infrazioni (DL 131/2024), dal 1° gennaio 2025, il distacco del personale deve – in linea generale – ritenersi assoggettato ad IVA. Si tratta di un istituto utilizzato per mettere temporaneamente a disposizione lavoratori a favore di terzi. Un meccanismo ampiamente adottato anche nel settore non profit per trasferire competenze con il solo rimborso del costo del lavoro.
Il contesto normativo
Fino ad oggi, il rimborso del puro costo del lavoratore era irrilevante ai fini Iva, ai sensi dell’art. 8, comma 35, legge 67/1988. La Corte di giustizia dell’UE, tuttavia, è intervenuta sulla questione affermando che non è conforme alla Direttiva IVA UE una legislazione nazionale in base alla quale “non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Ciò a condizione che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.” (Sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, punto 30).
In tale contesto, è quindi ora intervenuto il Legislatore nazionale che, per prevenire una possibile procedura di infrazione da parte della UE, ha (semplicemente) disposto l’abrogazione la norma interna di favore.
Le conseguenze della nuova normativa
Per gli enti commerciali, i distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti ad Iva, indipendentemente dal rimborso. Per gli enti non commerciali, sarà invece necessario verificare se l’operazione rientra nell’esercizio di un’attività commerciale o istituzionale non commerciale.
Implicazioni per gli enti non profit
Per gli enti non profit, sarà fondamentale verificare preliminarmente la sussistenza del requisito oggettivo per l’applicazione dell’Iva. In particolare, si dovrà accertare se si tratta della cessione di beni o prestazione di servizi resa a fronte di una controprestazione secondo un nesso di reciprocità (Corte UE, C-16/93). Successivamente, occorrerà determinare se l’operazione è svolta nell’esercizio di un’attività commerciale o agricola, ovvero nell’esercizio di attività organizzate in forma di impresa.
Ne consegue che, qualora il distacco si riferisca allo svolgimento di un’attività istituzionale non commerciale, lo stesso risulterà irrilevante ai fini Iva. A titolo esemplificativo, un’associazione che presta un dipendente a una propria sede territoriale per lo svolgimento dell’attività statutaria non dovrebbe incorrere nelle nuove regole Iva, a meno che il prestito non si inquadri in un’attività organizzata. Diversamente, se l’attività svolta dall’ente non profit distaccante è di carattere commerciale, il prestito del personale sarà imponibile a prescindere dall’importo rimborsato.