Con l’approvazione definitiva del DL 131/2024 (c.d. Decreto Salva Infrazioni), il Governo ha incassato la fiducia al Senato, segnando una svolta alla riforma della normativa IVA in merito ai distacchi e i prestiti di personale. A partire dal 1° gennaio 2025, l’articolo 16-ter del decreto abrogherà la disposizione che escludeva tali operazioni dal campo di applicazione dell’IVA, in linea con le conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell’11.03.2020).
La normativa precedente
Fino ad oggi, l’art. 8 co. 35 della L. 67/1988 stabiliva che i prestiti o i distacchi di personale, per i quali veniva versato solo il rimborso del costo, non erano rilevanti ai fini IVA. Questa disposizione ha permesso alle aziende di operare senza l’assoggettamento a IVA, a condizione che non ci fosse un mark up applicato. Tuttavia, la recente pronuncia della Corte ha affermato che l’onerosità della prestazione implica un nesso diretto tra prestazione e controprestazione, rendendo quindi tali operazioni soggette a IVA.
La nuova disciplina
Con l’introduzione dell’articolo 16-ter, i prestiti e i distacchi stipulati o rinnovati a partire dal 2025 saranno considerati operazioni rilevanti ai fini IVA. È importante notare che i comportamenti dei contribuenti precedenti a questa data saranno tutelati, a condizione che non siano stati oggetto di accertamenti definitivi. Le aziende dovranno rivedere le loro strategie di distacco del personale, valutando se continuare a distaccare il personale o fornire un determinato servizio da parte di una capogruppo o di una struttura di gruppo ad hoc.