La Cassazione con recente sentenza, la n. 20024/2023, torna ad affrontare una tematica ampiamente dibattuta: i termini per la presentazione dell’istanza di ristoro dei costi legati alle garanzie fideiussorie.
La Suprema Corte ribadisce la disapplicazione del termine di cui all’art. 21 co. 2 Dlgs 546/92, non trovando dunque, terreno fertile, ai fini della presentazione dell’istanza, il termine di decadenza biennale, con conseguente applicazione di un più appetibile termine decennale, decorrente dalla data di effettivo sostenimento del costo.
Ai sensi dell’art. 8 co. 4 della L. 212/2000, l’Amministrazione finanziaria è, infatti, tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente deve richiedere per poter ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Casistica maggiormente diffusa è quella legata, come in questo caso specifico, alle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/72 ai fini dell’ottenimento del rimborso Iva. Tuttavia, stante il generico riferimento da parte dell’art. 8 citato ai “tributi” si può trattare di qualsiasi entrata fiscale. Tale principio, inoltre, non trova limitazioni né per quanto riguarda il profilo soggettivo dell’Istante, né per quanto riguarda la controversia tributaria.
La Cassazione chiarisce che, in virtù della natura e della funzione proprie della polizza fideiussoria, che consente il trasferimento in capo ad un altro soggetto del rischio di inadempimento di una prestazione, non è possibile applicare un termine di prescrizione biennale legato alla natura di obbligazione tributaria, da cui la polizza fideiussoria differisce.
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06 Dic 2023
Dieci anni per il recupero dei costi della fideiussione.
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