La Corte di Giustizia Ue ha ribadito con sentenza 11 gennaio 2024, C-537/22 che, qualora l’amministrazione finanziaria intenda negare il diritto alla detrazione dell’Iva al soggetto passivo, imputandogli di non avere impiegato la dovuta diligenza per accertarsi di non partecipare ad una frode o evasione dell’imposta, deve farsi carico di fornire gli elementi probatori oggettivi su cui si basa tale conclusione.
La sentenza affronta la tematica dell’onere della prova in caso di frodi carosello e dei compiti che ricadono sul soggetto passivo per evitare che gli venga contestata la mancanza di diligenza. La Corte, ancora una volta, ribadisce che al cessionario non possono essere richieste indagini complesse e approfondite relative al suo contraente come quelle che l’amministrazione finanziaria potrebbe compiere con i mezzi che ha a disposizione. Ha inoltre aggiunto che il diritto unionale non osta a che l’amministrazione adotti una circolare per precisare il grado di diligenza che si attende dai soggetti passivi, prevedendo criteri al riguardo.
È stato infine chiarito che, qualora l’autorità intenda negare al soggetto passivo il diritto alla detrazione in ragione della sua partecipazione a “frodi carosello”, non può limitarsi a dimostrare che l’operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare. Essa deve invece individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode, provare le condotte fraudolente e dimostrare che il soggetto passivo vi ha partecipato, o avrebbe dovuto rendersi conto di partecipavi.
NEWS
25 Gen 2024
Detrazione Iva negata, l’onere della prova spetta all’amministrazione finanziaria
CONDIVIDI
CONDIVIDI