Con la risposta all’interpello n. 222 pubblicata il 13 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sopravvenienze attive derivanti dagli accordi conclusi da imprese in crisi con i loro creditori, in esecuzione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’articolo 56 del Codice della crisi, non sono tassabili. Sebbene l’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR preveda la detassazione per i piani attestati ai sensi dell’articolo 67 della previgente Legge fallimentare (Regio decreto 267/1942), oltre che per i casi di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, l’Agenzia delle Entrate afferma che tale detassazione si applica anche ai piani disciplinati dall’articolo 56 del Codice della crisi, poiché entrambe le norme hanno la stessa ratio legis e regolano sostanzialmente lo stesso istituto.
Principio e Conseguenze della Norma
La risposta afferma un principio guida per determinare la disciplina applicabile agli strumenti di regolazione della crisi introdotti dal Codice della crisi, che non trovano corrispondenza con quelli previsti dalla superata Legge fallimentare. Il principio stabilisce che, se due strumenti perseguono la stessa finalità, la riduzione dei debiti da essi prodotta deve ricevere lo stesso trattamento fiscale. Questo è logico sia quando gli strumenti sono sostanzialmente identici ma regolati da norme diverse, sia quando sono differenti ma producono gli stessi effetti e hanno la stessa ratio.
Di conseguenza, la detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione prevista dall’articolo 88 del TUIR si applica anche alla riduzione dei debiti generata dal piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 64-bis del Codice della crisi, data la loro finalità comune. Questo principio si estende anche al concordato semplificato liquidatorio disciplinato dall’articolo 25-sexies del medesimo Codice, nonostante l’articolo 88 del TUIR non menzioni ancora questi istituti per ragioni temporali. La Legge delega per la Riforma fiscale ha infatti previsto l’estensione della detassazione a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi.