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07 Mar 2024
News Terrin

Decade il divieto di compensazione per i ruoli oggetto della domanda di rottamazione

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L’adesione alla rottamazione dei ruoli, ex L. 197/2022, qualifica il contribuente come adempiente, in quanto i debiti erariali oggetto della rottamazione non risultano più tra i ruoli da saldare bensì tra quelli saldati e, pertanto, non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti. L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale tesi nella risposta all’interpello n. 54 del 28/02/2024, nel quale l’istante chiedeva se potesse considerare come sospesi i ruoli oggetto della recente rottamazione quater ed avere conseguente accesso all’istituto della compensazione, di cui all’art. 17, c.1 del D.lgs. 241/1997.

La Rottamazione quater, introdotta dalla L. 197/2022, nello specifico all’art. 1 c. 240, prevede la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati all’ente di riscossione, senza il pagamento di sanzioni o interessi, previa precedente dichiarazione da parte del contribuente. A seguito della citata domanda:

  • sono sospesi termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere avviate nuove azione esecutive e nemmeno proseguite procedure precedentemente avviate, salvo incanto con esito positivo;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73;
  • è possibile ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art 54 del DL 50/2017.

In merito al divieto di compensazione, la Circolare Agenzia Entrate n. 13/E/2011 ha inoltre chiarito che “la preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto una sospensione (…).

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente come il divieto di compensazione, di cui all’art. 31, c.1 del DL 78/2010, non possa essere operato. Quest’ultima norma citata infatti, stabilisce che la compensazione è vietata in presenza di ruoli, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto in termine di pagamento.

Consideranti tali elementi, si evince che la presenza di ruoli inclusi nella rottamazione non precluda la facoltà di compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24. Tuttavia, il divieto di compensazione, rimane vigente per i carichi non oggetto della rottamazione.

Infine, in caso di insolvenza, le sanzioni ammontano al 50% dell’importo dei debiti erariali iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrere dell’ammontare indebitamente compensato.

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