L’art. 38 del DL 19/2024, il c.d. decreto PNRR, ha introdotto il nuovo credito d’imposta transizione 5.0, il quale richiede numerosi adempimenti che saranno specificati nel D.M. attuativo che dovrebbe essere emanato, entro il 1° aprile 2024. Il credito in questione consiste in un risparmio fiscale crescente in funzione del livello di riduzione dei consumi ottenuto, il quale può essere elevato fino ad un massimo del 45%.
L’accesso all’agevolazione prevede l’obbligo di realizzare investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che comportino l’acquisizione di beni materiali o immateriali, a condizioni che siano nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile, ma con un arco temporale limitato al 31 dicembre 2025.
Il bonus transizione 5.0 prevede percentuali di credito d’imposta più vantaggiose rispetto a quelle previste per la già conosciuta “Transizione 4.0”, ex L.178/2020, tuttavia può essere usufruito solo in alternativa ai bonus vigenti, ciò significa che non è cumulabile con altre agevolazioni, come il credito 4.0 oppure quello relativo agli investimenti nella “Zes unica”.
L’accesso all’agevolazione, prevede la norma, è subordinato al passaggio tramite il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). In particolare, è necessaria la presentazione di apposite certificazioni rilasciare da un valutatore indipendente, ai sensi del art. 38 c. 11 del DL 19/2024:
- ex ante, che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili attraverso l’investimento;
- ex post, che attesti, a pena di decadenza del beneficio fiscale, l’effettiva realizzazione dell’investimento in conformità di quanto previsto dalla precedente certificazione.
Tuttavia, per la quantificazione dell’agevolazione, non bastano delle mere certificazioni, bensì sarà necessario inviare al GSE anche delle comunicazioni periodiche che attestino l’avanzamento effettivo dell’investimento ammesso all’agevolazione, affinché si possa quantificare il credito d’imposta, il quale utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, di cui all’art 17 del D.lgs. 241/97.
Sono inoltre previsti degli obblighi documentali; i soggetti che si avvalgono del credito 5.0 sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la revoca dell’agevolazione.
È previsto un altro vincolo per l’ottenimento del credito in oggetto, richiedendo che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibile e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dell’impresa risultino da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale. Nel caso in cui le imprese non siano tenute alla revisione, tale certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore unico o da una società di revisione, iscritti alla sezione A del registro ex art. 8 del D.lgs. 39/2010.
Non tutti i soggetti possono beneficiarie dell’agevolazione, risultando esclusi i soggetti diversi dalle imprese, come professionisti o enti non commerciali, nonché le imprese sottoposte a liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge. Sono escluse dal credito anche eventuali imprese destinatarie di sanzioni interdittive, ex. art. 9, c. 2 del D.lgs. 231/2001.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di ridurre i consumi energetici sono inoltre agevolabili gli investimenti in fonti rinnovabili nonché quelli volti alla formazione del personale erogata da soggetti esterni. Ponendo maggior attenzione sulle fonti rinnovabili, possono essere beneficiari del credito d’imposta gli investimenti in beni materiali per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti a biomasse) a condizione che siano destinati all’autoconsumo, tra i quali sono compresi anche gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.