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23 Ott 2023

Coacervo donativo, l’Agenzia fa un passo indietro

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L’Agenzia delle Entrate si allinea all’orientamento che da tempo viene espresso dalla giurisprudenza e in particolare dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9617/21, pronunciata a seguito del ricorso presentato dal contribuente difeso dall’Avv. Maria Luisa Terrin dello studio Terrin & Associati.
Oggetto del contendere era la determinazione della base imponibile dell’imposta sulle donazioni a seguito di applicazione di coacervo su due donazioni intercorse tra medesime parti a pochi anni di distanza, entrambe di importo inferiore alla franchigia di 1.000.000 e registrate gratuitamente, una delle quali effettuata in un periodo in cui l’imposta sulle donazioni era stata soppressa.
La Corte, nell’accogliere il ricorso, afferma che ai fini della determinazione della base imponibile per l’imposta sulle donazioni la considerazione di donazioni pregresse esenti determinerebbe un’applicazione distorta dell’imposta, perché determinerebbe il recupero a tassazione, a posteriori, di un atto che il legislatore fiscale aveva già mostrato di ritenere indifferente e che il contribuente aveva deliberato percependolo come tale. Inoltre, la Corte affermava che il recupero, ai fini del cumulo, della donazione pregressa fiscalmente irrilevante non potrebbe trovare giustificazione nel principio di capacità contributiva, dal momento che quest’ultima deve sussistere quando sorge l’obbligazione tributaria e non prima.

Con la circolare n. 29 del 19.10.2023 l’Agenzia recepisce questo orientamento, facendo un passo indietro rispetto alla posizione assunta in passato. In particolare, viene chiarito che l’istituto del coacervo “donativo” non trova applicazione con riferimento alle donazioni poste in essere nel periodo in cui la disciplina relativa alle imposte sulle successioni e sulle donazioni era stata abrogata.

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