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07 Ott 2024
News Terrin

Cessioni INTRA: sanzione specifica se i beni non sono pervenuti entro 90 giorni e il trasporto è a cura del cessionario

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L’art. 2 del D.lgs. 87/2024 (c.d. Decreto Sanzioni), modificando il primo comma dell’art. 7 del D.lgs. 471/97, ha introdotto una nuova disposizione che prevede una sanzione pari al 50% dell’imposta per le cessioni intracomunitarie di beni in regime di non imponibilità, nel caso in cui i beni trasportati dal cessionario non residente non siano pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene regolarizzata la fattura e avviene il versamento dell’IVA. Inoltre, la nuova disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 ai sensi dell’art. 5 del decreto citato.

Tale misura è stata introdotta “per coerenza” rispetto alla disciplina delle cessioni all’esportazione, per le quali l’art. 7, co. 1 del D.lgs. 471/97 già prevede una sanzione del 50% dell’IVA non applicata qualora il trasporto dei beni al di fuori del territorio UE non avvenga entro 90 giorni dalla consegna.

Si osserva pertanto che, rispetto alla disciplina dell’art. 8, co. 1 lett. b) del DPR 633/72 riferita alle esportazioni con trasporto a carico del cessionario, nelle cessioni intracomunitarie non vengono distinte le vendite a carico del cedete da quelle a carico del cessionario extra UE e nemmeno viene previsto un termine specifico per l’invio dei beni all’estero, rendendo la necessità di provare la ricezione entro 90 giorni un requisito imposto dalla sola norma sanzionatoria.

Nella sostanza, la norma introduce una condizione per le operazioni intracomunitarie relativa all’invio dei beni entro un determinato termine, non prevista né dalla direttiva 2006/112/CE, né dal Reg. UE n. 282/2011 e nemmeno dal DL 331/93. Invocare il principio di uguaglianza non sembrerebbe adeguato, poiché non è possibile riconoscere minori diritti ai soggetti unionali rispetto a quelli dei Paesi terzi, inoltre, le esigenze di tutela erariale non sembrano particolarmente stringenti, considerata la cooperazione amministrativa tra Stati membri. Un termine inerente la ricezione dei beni nello Stato membro di destinazione, è rinvenibile all’art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011, il quale individua i documenti che possono costituire la presunzione di invio della merce all’estero, tra i quali è prevista una dichiarazione scritta dell’acquirente per provare l’esenzione IVA, che include dettagli importanti, tra i quali la data e il luogo di arrivo.

La dichiarazione scritta va resa entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione; si tratta comunque di un termine ordinatorio, in quanto, come precisato dalle “quick fixes” della Commissione Europea, anche se la dichiarazione è fornita oltre tale termine, il cedente può comunque avvalersi della presunzione di invio dei beni nell’altro Stato membro, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dall’art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011.

La nuova norma nazionale potrebbe trovare fondamento nell’art. 131 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di stabilire condizioni per garantire la corretta e semplice applicazione delle esenzioni e per prevenire possibili evasioni ed abusi.

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